Il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi introduce regole armonizzate per ridurre i rifiuti, rafforzare riuso e riciclo e rendere gli imballaggi più sostenibili. Le linee guida della Commissione aiutano a chiarire gli obblighi per imprese e produttori, in vista della piena applicazione del PPWR.

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR) è entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e, come si ricorderà, sarà applicabile a partire dal 12 agosto 2026, introducendo un quadro normativo armonizzato a livello europeo destinato a trasformare profondamente la gestione degli imballaggi lungo l’intero ciclo di vita. La nuova normativa si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale o dall’origine, e stabilisce requisiti stringenti in materia di progettazione, composizione e riutilizzabilità o recuperabilità, includendo anche misure per la prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio. L’obiettivo è duplice: da un lato ridurre gli imballaggi superflui e promuovere modelli basati su riuso, ricarica e riciclo; dall’altro armonizzare le normative nazionali per evitare barriere al mercato interno, contribuendo al contempo agli obiettivi di economia circolare e neutralità climatica entro il 2050. In questo contesto, il regolamento introduce obblighi progressivi in materia di riciclabilità: tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per il riciclo e, a partire dal 2035, dovranno poter essere effettivamente raccolti, selezionati e riciclati su larga scala. È inoltre previsto un sistema di classificazione delle prestazioni di riciclabilità a partire dal 2030, con requisiti sempre più stringenti fino al 2038. Particolare attenzione è posta anche alla riduzione delle sostanze pericolose, al fine di tutelare la salute umana e l’ambiente.
A supporto dell’attuazione del nuovo quadro normativo, il 30 marzo la Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamento volto a chiarire le disposizioni del regolamento che richiedono ulteriori interpretazioni. Il documento, di natura non vincolante, fornisce indicazioni operative su aspetti chiave quali la definizione di “fabbricante” e “produttore”, l’ambito di applicazione del regolamento e l’individuazione degli articoli qualificabili come imballaggi. Vengono inoltre precisate le modalità di applicazione delle restrizioni sugli imballaggi monouso, inclusi i divieti progressivi, e l’uso di sostanze pericolose, con particolare riferimento alle PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti.
Le linee guida affrontano anche l’attuazione degli obiettivi di riutilizzo, la responsabilità estesa del produttore (EPR) - sia sotto il profilo organizzativo che finanziario - e l’introduzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione. In parallelo, la Commissione ha pubblicato una serie di FAQ per rispondere alle principali questioni pratiche sollevate dagli stakeholder, che saranno aggiornate nel tempo. Tali strumenti, pur offrendo chiarimenti utili, non modificano né integrano le disposizioni del regolamento.
Infine, sono in fase di elaborazione numerosi atti delegati e di esecuzione previsti dal PPWR, che definiranno elementi tecnici essenziali per la sua piena applicazione, tra cui i formati armonizzati per la registrazione e la rendicontazione nell’ambito della responsabilità estesa del produttore, le regole di etichettatura per la raccolta differenziata, i requisiti relativi al contenuto riciclato negli imballaggi in plastica e i criteri di riciclabilità. Questi atti saranno sviluppati in stretta collaborazione con gli Stati membri e gli stakeholder, completando progressivamente il nuovo sistema europeo degli imballaggi. In questo contesto, il sistema delle Camere di commercio è chiamato a svolgere un ruolo chiave di accompagnamento, supportando le imprese nel monitoraggio dell’evoluzione normativa e nell’adeguamento ai nuovi requisiti del PPWR, anche attraverso servizi di informazione, assistenza tecnica e promozione di buone pratiche in materia di economia circolare.