Nuove norme UE per l’agroalimentare: pubblicato il regolamento 2026/1739 sul riequilibrio del valore nella filiera per il rafforzamento della posizione degli agricoltori
31/08/26
Il regolamento introduce un'applicazione graduale tra il 2028 e il 2029, ma richiede fin d'ora alle imprese di prepararsi all'adeguamento delle etichette, dei rapporti contrattuali e delle procedure interne alle Organizzazioni di Produttori.

Lungamente atteso dagli operatori del settore, il 29 luglio è stato pubblicato il regolamento (UE) 2026/1739, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116, con l’obiettivo di (a) ripristinare l’equità e la fiducia degli attori nella filiera alimentare, (b) rafforzare la posizione degli agricoltori e migliorare il loro potere contrattuale, anche attraverso le organizzazioni di produttori e le cooperative in quanto creatrici di valore aggiunto, (c) tutelare i redditi degli agricoltori, (d) accrescere la fiducia dei giovani nella professione agricola. Tra le clausole di rilievo si segnalano la previsione a favore degli Stati membri della possibilità di disporre esenzioni per specifiche filiere e l’applicazione differita al 2028 e al 2029 delle norme richiedenti le procedure di più complesso adeguamento da parte degli operatori.
Le principali novità introdotte dal regolamento riguardano:
o la disciplina delle diciture equo, giusto, filiera corta (e indicazioni equivalenti) nell'etichettatura, la presentazione e il materiale pubblicitario degli alimenti;
o il rafforzamento delle Organizzazioni di Produttori autorizzate per i propri aderenti a negoziare termini contrattuali anche riguardo ai prezzi, abilitate a maggiore flessibilità, facilitate da semplificazione operative, sostenute da maggiori incentivi economici pubblici;
o l’ampliamento dell’obbligo della contrattazione scritta a settori ulteriori (quali le produzioni in serre e l’allevamento) e alla prima trasformazione dei prodotti primari;
o la strutturazione dei prezzi di cessione dei prodotti agricoli, da ancorare agli effettivi costi di produzione e da quantificare sempre ex ante, in modalità fissa o comunque a mezzo formule misurabili oggettivamente;
o la previsione di incentivi per i giovani agricoltori che aderiscono alle Organizzazioni di produttori.
Per consentire agli operatori di adeguarsi alle novità e alla Commissione di valutare prassi e regimi nazionali esistenti, la normativa sull’uso delle diciture “equo”, “giusto” e “filiera corta” (e indicazioni equivalenti) e la disciplina sulla contrattazione scritta vengono differite di due anni dall’entrata in vigore del regolamento; tre anni di differimento invece sono previsti per l’etichettatura della carne e dei prodotti a base di carne.
Ma, a prescindere dai tempi di differimento, che non hanno mancato di sollevare perplessità nei primi commentatori della nuova normativa, che avrebbero gradito l’immediatezza applicativa in risposta alle difficoltà che vivono gli agricoltori, da subito il settore nella sua interezza è chiamato a ripensare la struttura dei contratti di cessione dei prodotti agricoli, le relazioni tra agricoltori e distributori, la pianificazione dei processi produttivi e degli investimenti necessari, l’aggiornamento delle etichette e del materiale promozionale; in particolare alle Organizzazioni di Produttori è richiesta anche la riformulazione di statuti, regolamenti interni e disciplinari di produzione.
Il nuovo regolamento lancia una sfida al settore agroalimentare anticipando i principali assetti della prossima programmazione PAC 2028/2034 e le imprese, in particolare le imprese di piccola e medio piccola dimensione, sono chiamate ad una rivoluzione di mentalità prima che di attività e strategia. Si renderà dunque necessario avviare un confronto tra istituzioni, operatori, associazioni di categoria, organizzazioni di produttori, consorzi di tutela e stakeholder territoriali per garantire costante informazione e formazione, tutoraggio nell’adeguamento, supporto nell’individuazione e nella diffusione di buone prassi.
La Commissione, ben consapevole della complessità del quadro normativo proposto con il regolamento 2026/1739 e della necessità di procedere con successive correzioni e progressivi aggiustamenti anche per il tramite dell’intervento di esperti propri e di esperti di nomina degli Stati membri, si è riservata la facoltà di adottare atti delegati per il dettaglio operativo delle indicazioni equivalenti a giusto/equo in etichetta, in considerazione delle prassi nazionali esistenti, della normativa internazionale e degli esistenti regimi di certificazione di qualità.