Dossier Aiuti di Stato UE
Summario

2.1 Quando si è in presenza di un aiuto di Stato
L’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) considera aiuto di Stato una misura in cui ricorrono tutte insieme quattro condizioni:
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il sostegno viene dallo Stato: è riconducibile a un’autorità pubblica (Stato, regioni, enti locali, altri organismi pubblici, comprese le Camere di commercio) ed è finanziato con risorse sotto controllo pubblico;
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dà all’impresa un vantaggio che non avrebbe ottenuto alle normali condizioni di mercato;
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il vantaggio è selettivo, cioè favorisce solo alcune imprese o alcune produzioni;
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può incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza.
Se manca anche una sola condizione, la misura non è un aiuto di Stato. Per la quarta non serve dimostrare che la concorrenza sia stata davvero falsata: basta che la misura possa produrre questo effetto. Anche un aiuto di importo modesto può soddisfare questo requisito se l’impresa opera in un mercato aperto alla concorrenza tra Stati membri.
Quando siamo in presenza di un aiuto di Stato?
C’è un vantaggio che l’impresa non avrebbe ottenuto sul mercato? (contributo, prestito agevolato, garanzia, sgravio)
È selettivo? Favorisce determinate imprese o produzioni rispetto ad altre che si trovano in una situazione analoga?
È riconducibile allo Stato e finanziato con risorse sotto controllo pubblico?
Può incidere sugli scambi e sulla concorrenza? Basta che possa farlo.
Esempio di aiuto di Stato: un contributo a fondo perduto che la Regione riserva alle imprese di un settore è, di regola, un aiuto di Stato. Esempio di misura che non è aiuto di Stato: una misura fiscale generale, applicabile a tutte le imprese alle stesse condizioni, di norma non è selettiva e quindi non è un aiuto di Stato.
Le condizioni dell’art. 107 e il test dell’operatore di mercato
Nel linguaggio della Corte di giustizia le quattro condizioni sono: l’intervento dello Stato o mediante risorse statali; il conferimento di un vantaggio economico selettivo; l’idoneità a incidere sugli scambi tra Stati membri; la distorsione o minaccia di distorsione della concorrenza. Imputabilità allo Stato e risorse statali sono condizioni distinte e cumulative: rileva che le risorse restino sotto controllo pubblico e siano a disposizione delle autorità pubbliche, anche se hanno origine privata, non la forma giuridica di chi le gestisce. Quando lo Stato agisce come operatore economico (investimenti, prestiti, garanzie, vendita di beni o partecipazioni), si applica il principio dell’operatore in economia di mercato (MEOP): se, nelle medesime circostanze, un operatore privato comparabile avrebbe effettuato l’operazione alle stesse condizioni, il vantaggio economico può in linea di principio essere escluso.
2.2 I principali percorsi operativi
Una volta stabilito che una misura può essere un aiuto di Stato, bisogna capire su quale base giuridica concederlo. Lo schema qui sotto guida la scelta; le spiegazioni seguono.
Schema decisionale
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La misura è un aiuto di Stato (le quattro condizioni del § 2.1)? No → le regole sugli aiuti di Stato non si applicano. Sì o in caso di dubbio → 2.
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Può essere concessa in de minimis, entro la capienza dell’impresa unica? Sì → de minimis, con registrazione (scheda 3.1). No → 3.
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Rientra in una categoria del GBER e ne rispetta tutte le condizioni? Sì → aiuto esente da notifica. No → 4.
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Rientra in un regime già autorizzato dalla Commissione? Sì → si concede rispettando le condizioni del regime. No → 5.
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Serve la notifica alla Commissione: l’aiuto non può essere attuato finché la Commissione non ha deciso (standstill).
Lo schema ha funzione pratica e non stabilisce una gerarchia tra le basi giuridiche; restano ferme le discipline settoriali o speciali eventualmente applicabili (ad esempio, per il trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale, il Regolamento (UE) 2026/562).
De minimis (Regolamento (UE) 2023/2831). Sono aiuti di importo limitato: fino a 300.000 euro per Stato membro, per impresa unica, su qualsiasi periodo di tre anni. Se sono rispettate le condizioni del regolamento, entro questo massimale il diritto UE considera che non ricorrano tutti i criteri dell’art. 107, par. 1, e l’aiuto non deve essere notificato alla Commissione. Prima di concederlo bisogna verificare che l’impresa non superi il massimale. Per la produzione primaria agricola e per la produzione primaria dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura valgono regolamenti de minimis specifici, con massimali più bassi. Registro e adempimenti sono descritti nella scheda 3.1.
GBER (Regolamento (UE) n. 651/2014). È il regolamento generale di esenzione per categoria. Individua tipi di aiuto (ricerca e innovazione, PMI, ambiente, formazione, infrastrutture, occupazione e altri) che si possono concedere senza notifica, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, comprese le percentuali massime di aiuto (intensità), che variano per tipo di aiuto, dimensione dell’impresa e, dove rileva, zona. Una condizione pratica è particolarmente importante: di regola la domanda deve essere presentata prima di iniziare i lavori (effetto di incentivazione). Se un requisito non è rispettato, l’esenzione si perde e, in assenza di un’altra base giuridica, l’aiuto può risultare illegale.
Regime autorizzato. Se la misura rientra in un regime che la Commissione ha già autorizzato, di regola non serve una nuova notifica: bisogna rispettare le condizioni fissate nella decisione di autorizzazione. Il soggetto concedente verifica che il singolo aiuto le rispetti.
Aiuto soggetto a notifica. Se nessuna delle strade precedenti è percorribile, lo Stato membro deve notificare la misura alla Commissione e attenderne la decisione prima di attuare l’aiuto (obbligo di standstill, art. 108, par. 3, TFUE). Un aiuto attuato in violazione dello standstill è illegale, anche se in seguito risultasse compatibile.
2.3 Notifica, standstill e recupero
Un aiuto attuato senza rispettare l’obbligo di notifica preventiva o l’obbligo di standstill è illegale. Se la Commissione accerta che è anche incompatibile con il mercato interno, ne ordina il recupero: il beneficiario deve restituire l’aiuto, maggiorato degli interessi maturati dal giorno in cui l’aiuto è stato messo a sua disposizione fino al recupero. Di regola, la buona fede del beneficiario non impedisce il recupero: per questo è utile che anche l’impresa verifichi quale base giuridica è indicata nel bando.
Il rischio può protrarsi nel tempo: la Commissione può ordinare il recupero fino a dieci anni dopo la concessione e, in alcuni casi, anche oltre. Per questo il soggetto concedente deve assicurare, fin dalla fase istruttoria, la tracciabilità e la corretta documentazione dell’aiuto.
Recupero e prescrizione
Il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui l’aiuto illegale è concesso al beneficiario. Ogni atto della Commissione, o dello Stato membro su sua richiesta, relativo all’aiuto interrompe il termine, che ricomincia a decorrere da capo; il termine è inoltre sospeso finché la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 17, Regolamento (UE) 2015/1589). Si tratta di un termine riferito ai poteri della Commissione, e non del termine applicabile, in quanto tale, alle procedure nazionali di recupero.
L’impresa in difficoltà
Salvo le eccezioni previste, gli aiuti in esenzione GBER non possono essere concessi a imprese in difficoltà (art. 1, par. 4, lett. c), e art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014). La verifica va fatta prima della concessione: se è errata e l’impresa era in realtà in difficoltà, l’errore può emergere anche a distanza di anni, in sede di controllo, e comportare la perdita dell’esenzione e, ricorrendone i presupposti, il recupero dell’aiuto.
3.5. Digital Omnibus: simplification for SMEs
The Digital Omnibus is the new package introduced by the European Commission to simplify and make the EU’s digital regulatory framework more coherent, by streamlining existing rules on data, artificial intelligence, cybersecurity and privacy. Its aim is to reduce administrative burdens, enhance regulatory clarity and support business competitiveness, in particular for SMEs, while fostering a more integrated and innovative European digital market.
The Digital Omnibus is a legislative initiative presented by the European Commission in November 2025 with the aim of making the EU’s digital regulatory framework simpler, more coherent and more effective. Rather than introducing new rules, it takes a targeted approach to existing legislation to reduce fragmentation and overlaps across areas such as data protection, privacy, cybersecurity, artificial intelligence and data sharing. The proposal is based on a coordinated review of key instruments, including the GDPR, the ePrivacy Directive, the Data Act and NIS2, and seeks to streamline compliance requirements. In particular, it aims to improve coordination between existing notification and reporting obligations, exploring more integrated approaches that could move towards a single or simplified point of contact for companies when interacting with authorities across different digital regulatory frameworks, thereby reducing duplication and administrative burden.
A core part of the package focuses on the implementation of the AI Act, with measures designed to support businesses and other stakeholders in a more gradual and proportionate transition towards compliance. The proposed adjustments aim to clarify applicable obligations, reduce administrative complexity and promote the responsible use of artificial intelligence and data, including by providing greater legal certainty on the interaction between AI systems and personal data protection rules. Overall, the Digital Omnibus seeks to create a more enabling environment for digital innovation, lowering compliance costs and strengthening the competitiveness of SMEs in both the European and global markets.
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3. Le novità 2025–2027: cosa cambia in pratica
Il quadro degli aiuti di Stato è in movimento: quattro sviluppi normativi e un’evoluzione operativa, quella degli IPCEI. Per ciascun tema le schede indicano cosa cambia, chi riguarda, da quando, quali opportunità esistono in Italia e quali verifiche spettano all’impresa e alla Camera o all’intermediario.
Le novità in un colpo d’occhio
1. De minimis
Strumento: De minimis
La novità: Nuovo sistema di registrazione e controllo del plafond
Data chiave: 1° gennaio 2026
Perché interessa imprese e Camere: Il registro centrale diventerà progressivamente la fonte principale per verificare la capienza residua¹
2. CISAF
Strumento: CISAF
La novità: Quadro per gli aiuti a sostegno del Clean Industrial Deal
Data chiave: 25 giugno 2025 – 31 dicembre 2030
Perché interessa imprese e Camere: Nuove possibilità di sostegno attraverso i regimi nazionali autorizzati
3. METSAF
Strumento: METSAF
La novità: Quadro temporaneo per i settori colpiti dalla crisi in Medio Oriente
Data chiave: fino al 31 dicembre 2026
Perché interessa imprese e Camere: Sostegno mirato ai maggiori costi di carburante e, per l’agricoltura, di fertilizzanti, con finestra breve
4. GBER 2027
Strumento: GBER 2027
La novità: Revisione del regolamento generale di esenzione
Data chiave: atteso dal 1° gennaio 2027 (non ancora adottato)
Perché interessa imprese e Camere: Occorre prepararsi al passaggio e alle disposizioni transitorie
5. IPCEI
Strumento: IPCEI
La novità: Strumenti operativi e iniziative per facilitare la partecipazione di PMI e filiere
Data chiave: sviluppi operativi 2024–2026
Perché interessa imprese e Camere: Partecipazione possibile come partecipante diretto, partner associato o partner indiretto
Nota a piè di pagina
¹ Il registro centrale consentirà progressivamente di verificare la capienza sulla base dei dati registrati; fino a quando non coprirà un periodo completo di tre anni resta applicabile il regime transitorio delle dichiarazioni.
1. Perché gli aiuti di Stato contano per le imprese e per il sistema camerale
Ogni anno decine di migliaia di imprese italiane ricevono contributi a fondo perduto, prestiti agevolati, garanzie pubbliche e sgravi fiscali. Molte di queste misure sono, o possono essere, aiuti di Stato ai sensi del diritto dell’Unione europea. Questo non significa che siano vietate, ma che devono rispettare regole precise, poste a tutela della concorrenza nel mercato unico. Per un’impresa, conoscere queste regole significa saper leggere un bando, capire cosa può ricevere e in quale misura, verificare se i contributi già ottenuti incidono sull’accesso a nuovi finanziamenti e sapere quali documenti conservare.
Per le Camere di commercio il tema è ancora più centrale, perché sono i punti di riferimento per le imprese del territorio: gestiscono sportelli, orientano le imprese e collaborano alla costruzione delle misure di sostegno. Conoscere le regole europee e saperle spiegare con chiarezza è quindi parte del loro ruolo istituzionale, tanto più in una fase di profondi cambiamenti, iniziata nel 2025 e destinata a proseguire nel 2027 con la prevista applicazione del nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (GBER). Questo dossier offre una guida alle regole in vigore, agli strumenti più utili nella pratica e ai principali sviluppi normativi e operativi: il de minimis, il quadro per il Clean Industrial Deal (CISAF), il quadro temporaneo per la crisi in Medio Oriente (METSAF), la revisione del GBER e gli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI).
Tre cose da sapere subito
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Un sostegno pubblico non è vietato in quanto tale. Se è un aiuto di Stato, bisogna individuare la base giuridica corretta: da questa dipendono condizioni, importi massimi e adempimenti.
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Gli errori possono avere conseguenze anche a distanza di anni. Un aiuto illegale e incompatibile deve essere restituito con gli interessi; la Commissione può ordinarne il recupero fino a dieci anni dopo la concessione e, in alcuni casi, anche oltre (§ 2.3). Per questo la documentazione va conservata per tutto il periodo previsto dal bando e dalla disciplina applicabile.
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Il quadro sta cambiando. Dal 2026 cambia il modo di controllare il de minimis; sono in vigore nuovi quadri per la transizione industriale (CISAF) e per la crisi in Medio Oriente (METSAF); dal 1° gennaio 2027 è atteso un nuovo GBER, già proposto ma non ancora adottato. La sezione 3 presenta ciascuna novità in una scheda.
3.1 De minimis: dal plafond al controllo tramite registro
Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione; Regolamento (UE) 2023/2832 per i SIEG
In sintesi: il de minimis non è un’esenzione per categoria come il GBER, ma la soglia entro la quale si considera che un aiuto non soddisfi tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Dal 2026 non cambia l’importo: cambia il modo in cui si verifica la capienza.
Cosa cambia
Il massimale generale de minimis è di 300.000 euro per Stato membro, per impresa unica, su qualsiasi periodo di tre anni (Regolamento (UE) 2023/2831, applicabile dal 1° gennaio 2024). Dal 1° gennaio 2026 gli Stati membri devono registrare gli aiuti de minimis generali e SIEG in un registro centrale nazionale o dell’Unione (quello dell’Unione è l’eAidRegister – eAIR della Commissione), entro venti giorni lavorativi dalla concessione.
Per chi
Imprese di ogni dimensione che ricevono aiuti entro il massimale, nei settori coperti dal regolamento, e tutti i soggetti concedenti. Per i servizi di interesse economico generale si applica il Regolamento (UE) 2023/2832; per la produzione primaria agricola e per la produzione primaria dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura si applicano regolamenti settoriali distinti, con massimali inferiori.
Da quando
Massimale di 300.000 euro per Stato membro, per impresa unica, dal 1° gennaio 2024. Obbligo di registrazione nel registro centrale dal 1° gennaio 2026 per il de minimis generale e SIEG, dal 1° gennaio 2027 per il de minimis agricolo.
Opportunità in Italia
Il regime de minimis è frequentemente utilizzato nei bandi camerali di importo contenuto. Gli obblighi europei si coordinano con il Registro Nazionale Aiuti di Stato e con gli adempimenti RNA/COR, oggi inseriti nel quadro del Codice degli incentivi (d.lgs. 27 novembre 2025, n. 184, in vigore dal 1° gennaio 2026) e del bando-tipo adottato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 18 giugno 2026.
Per l’impresa
Sapere quanto plafond resta disponibile per la propria impresa unica, tenendo conto degli aiuti ricevuti da tutte le imprese che rientrano nella stessa impresa unica, cioè legate da rapporti di controllo. Nella fase transitoria, finché il registro non copre un periodo completo di tre anni, resta l’obbligo di dichiarare gli altri aiuti de minimis ricevuti (art. 7, par. 4, Reg. (UE) 2023/2831).
Per la Camera / l’intermediario
Se opera come soggetto concedente, effettuare le verifiche propedeutiche prima della concessione e registrare l’aiuto nei termini. In ogni caso, contribuire a ricostruire correttamente il perimetro dell’impresa unica, poiché eventuali errori possono emergere anche in sede di controllo successivo.
Da sapere
Se la concessione del nuovo aiuto determina il superamento del massimale, l’aiuto non può beneficiare, neppure in parte, del regolamento de minimis (art. 3, par. 7, Reg. (UE) 2023/2831). La verifica va quindi compiuta prima della concessione: entro la capienza residua l’aiuto può essere concesso solo se la misura consente di determinarlo o rideterminarlo entro quel limite; in caso contrario occorre individuare un’altra base giuridica compatibile.
Una società ha già ricevuto 220.000 euro di aiuti de minimis negli ultimi tre anni. Restano 80.000 euro di capienza, che però si calcolano sull’impresa unica: se un’altra società rientrante nella medesima impresa unica nello stesso Stato membro ha ricevuto aiuti nello stesso periodo, la capienza residua è inferiore. Un nuovo aiuto potrà essere concesso soltanto entro l’importo disponibile, e solo se la misura consente di rideterminarlo entro quel limite.
3.2 CISAF: nuove possibilità per la transizione industriale
Comunicazione della Commissione, GU C, C/2025/3602, 4 luglio 2025
In sintesi: il CISAF non finanzia direttamente le imprese. Definisce le condizioni che consentono agli Stati membri di istituire regimi di aiuto per energia pulita, decarbonizzazione industriale e tecnologie pulite. Per le imprese, le opportunità si concretizzano attraverso i regimi e i bandi nazionali adottati sulla base del quadro europeo.
Cosa cambia
Il CISAF sostituisce il Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) per le nuove misure di transizione. I regimi già autorizzati ai sensi del TCTF restano applicabili fino alla loro scadenza prevista. Il CISAF offre un quadro applicabile fino al 2030 per il sostegno a energia pulita, decarbonizzazione industriale, tecnologie pulite e investimenti privati collegati alla transizione.
Per chi
Le misure possono interessare imprese di diverse dimensioni: produttori di energia pulita, imprese energivore ammissibili, imprese che decarbonizzano i processi produttivi e produttori di tecnologie pulite e relativi componenti. In alcune sezioni sono previste condizioni più favorevoli per le PMI.
Da quando
Applicabile dal 25 giugno 2025 al 31 dicembre 2030.
Opportunità in Italia
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Tecnologie pulite: Contratti di sviluppo – sezione 6 CISAF (DM MIMIT 24 novembre 2025; regime SA.120488, autorizzato dalla Commissione il 9 dicembre 2025).
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Energie rinnovabili: regime italiano da 23 miliardi di euro per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, autorizzato nel giugno 2026.
Lo specifico sportello PNRR “Net Zero e Rinnovabili e Batterie” si è chiuso il 21 aprile 2026; la disciplina CISAF resta applicabile nell’ambito dei Contratti di sviluppo, con aiuti concedibili fino al 31 dicembre 2030, secondo le risorse e le procedure disponibili.
Per l’impresa
Verificare quali misure nazionali siano disponibili e aperte, se progetto e costi siano ammissibili e quale intensità di aiuto sia applicabile. Di regola, la domanda deve precedere l’avvio dei lavori, salvo le eccezioni previste dalla disciplina applicabile.
Per la Camera / l’intermediario
Seguire l’apertura e la chiusura dei bandi e degli sportelli nazionali fondati sul CISAF e orientare le imprese verso le misure pertinenti, evidenziando requisiti, scadenze e principali condizioni di accesso.
Da sapere
Il CISAF non è un regolamento di esenzione come il GBER: le misure che vi si fondano devono essere autorizzate dalla Commissione prima di essere attuate (art. 108, par. 3, TFUE). Per l’impresa e per la Camera, il riferimento operativo è quindi la misura nazionale autorizzata, con le relative condizioni.
Il caso: un’impresa che produce pompe di calore o componenti specifici ammissibili vuole ampliare la propria capacità produttiva. Le pompe di calore rientrano tra le tecnologie a zero emissioni nette interessate dalla sezione 6 CISAF.
Cosa verifica l’impresa: se siano disponibili Contratti di sviluppo o altre misure nazionali adottate sulla base del CISAF; quindi i requisiti, i costi ammissibili e l’intensità dell’aiuto. I Contratti di sviluppo richiedono di norma un programma di sviluppo con spese e costi ammissibili complessivi di almeno 20 milioni di euro; il programma può essere realizzato da una singola impresa oppure da un’impresa proponente insieme a imprese aderenti. Di regola, la domanda deve precedere l’avvio dei lavori.
Cosa fa la Camera: segnala le misure disponibili e le relative scadenze e aiuta l’impresa a individuare lo strumento più adatto. Se il progetto non raggiunge le soglie o non rientra nella misura CISAF, può orientarla verso altre misure nazionali o regionali, anche in esenzione GBER o in regime de minimis.
3.3 METSAF: sostegno temporaneo ai settori colpiti dalla crisi in Medio Oriente
Comunicazione della Commissione, GU C, C/2026/2593, 5 maggio 2026
In sintesi: è un quadro temporaneo e settoriale, valido fino al 31 dicembre 2026, che consente agli Stati membri di sostenere i maggiori costi di carburante e, per il settore agricolo, di fertilizzanti nei settori più esposti. Come il CISAF, opera attraverso regimi nazionali autorizzati.
Cosa cambia
Il METSAF stabilisce le condizioni alle quali la Commissione può autorizzare regimi nazionali a favore dei settori più esposti agli effetti della crisi in Medio Oriente. Consente aiuti fino al 70% dei maggiori costi di carburante e, per il settore agricolo, di fertilizzanti, verificati a livello di beneficiario; in alternativa, per i maggiori costi del carburante, un sostegno fino a 50.000 euro determinabile anche sulla base di parametri di riferimento. Permette inoltre di elevare fino al 70% l’intensità di alcuni regimi di riduzione del prezzo dell’elettricità autorizzati ai sensi della sezione 4.5 del CISAF.
Per chi
Produzione primaria agricola, pesca e acquacoltura, trasporto stradale, ferroviario e per vie navigabili interne, trasporto marittimo di corto raggio intra-UE.
Da quando
Adottato il 29 aprile 2026 (Comunicazione C/2026/2593). Si applica fino al 31 dicembre 2026: la finestra è breve.
Opportunità in Italia
Il 28 agosto 2026 la Commissione ha autorizzato un regime italiano da 285 milioni di euro a favore di imprese agricole colpite dall’aumento dei costi di carburante e fertilizzanti e di imprese della pesca e dell’acquacoltura colpite dall’aumento dei costi di carburante (SA.123714), sotto forma di contributi diretti e agevolazioni fiscali.
Per l’impresa
Verificare il bando nazionale o regionale che attua il regime e, soprattutto, come vengono determinati i maggiori costi e collegati agli aumenti causati dalla crisi, e quale documentazione o quali parametri di riferimento sono richiesti.
Per la Camera / l’intermediario
Segnalare tempestivamente le finestre di domanda: trattandosi di un quadro che scade a fine 2026, i termini nazionali sono ravvicinati e una segnalazione tardiva equivale a una mancata opportunità.
Da sapere
Il METSAF non attribuisce direttamente aiuti alle imprese: sono gli Stati membri a istituire i regimi, che devono essere autorizzati dalla Commissione. È inoltre un quadro temporaneo, la cui durata è legata alla crisi che lo giustifica.
Un’impresa di autotrasporto che ha sostenuto maggiori costi di carburante nel 2026 verifica se la misura nazionale di attuazione sia aperta al proprio settore, quale periodo di riferimento consideri e quale documentazione o quali parametri utilizzi per determinare i maggiori costi. Il regime italiano SA.123714 riguarda però agricoltura, pesca e acquacoltura: per l’autotrasporto occorre verificare se sia adottata una misura dedicata. In assenza di una misura nazionale aperta, il METSAF da solo non consente alcuna richiesta.
3.4 GBER 2027: verso il nuovo regolamento
Regolamento (UE) n. 651/2014, applicabile fino al 31 dicembre 2026; nuovo regolamento in corso di adozione
In sintesi: il regolamento generale di esenzione vigente si applica fino al 31 dicembre 2026. Il nuovo testo è stato proposto ma non è ancora adottato: fino ad allora la disciplina applicabile resta quella attuale.
Cosa cambia
La Commissione ha proposto un nuovo regolamento generale di esenzione per categoria, destinato a sostituire il Regolamento (UE) n. 651/2014, che si applica fino al 31 dicembre 2026. La consultazione pubblica sulla bozza si è svolta dal 25 febbraio al 23 aprile 2026; alla data di aggiornamento del presente dossier il nuovo testo non risulta adottato. Le modifiche in discussione vanno quindi lette come evoluzioni proposte, non come diritto applicabile.
Per chi
Tutti i soggetti concedenti e tutte le imprese che accedono a misure esentate: il GBER costituisce una delle principali basi giuridiche utilizzate per le misure di aiuto esentate dall’obbligo di notifica.
Da quando
Nuovo regolamento atteso con applicazione dal 1° gennaio 2027, subordinatamente all’adozione.
Opportunità in Italia
Nessuna nuova opportunità deriva ancora dalla revisione: fino all’adozione del nuovo regolamento restano operative le misure fondate sul GBER vigente.
Per l’impresa
Verificare la base giuridica applicabile alla data della concessione, senza fare affidamento sulle anticipazioni relative alla bozza. Per i progetti a cavallo d’anno, accertare quale disciplina sarà applicabile alla concessione dell’aiuto.
Per la Camera / l’intermediario
Mappare i regimi attivi che proseguono oltre il 31 dicembre 2026 e le concessioni previste nel 2027, e verificare le disposizioni transitorie del nuovo testo non appena adottato, per assicurare la continuità delle misure nel passaggio tra i due quadri.
Da sapere
Le misure di aiuto non possono fondarsi su un testo non ancora adottato: fino all’entrata in applicazione del nuovo regolamento, la base giuridica dell’esenzione resta il Regolamento (UE) n. 651/2014, con le relative condizioni. Il regolamento vigente prevede inoltre, all’art. 58, par. 4, che al termine del suo periodo di validità i regimi già esentati restino esentati per un periodo di adattamento di sei mesi, con talune eccezioni; le disposizioni transitorie andranno comunque verificate alla luce del testo definitivo del nuovo regolamento.
3.5 IPCEI: opportunità di accesso per PMI e filiere
Comunicazione della Commissione 2021/C 528/02; raccomandazioni JEF-IPCEI 2024–2025; orientamenti tecnici e modelli della Commissione 2026
In sintesi: gli IPCEI non sono una novità normativa recente: la disciplina è del 2021. La novità riguarda l’accesso, con un lavoro europeo recente volto a facilitare la partecipazione delle PMI e a chiarire il ruolo dei partner della filiera.
Cosa cambia
La disciplina applicabile resta la Comunicazione IPCEI del 2021 (2021/C 528/02). Il Joint European Forum for IPCEI (JEF-IPCEI) ha adottato una raccomandazione sui ruoli dei partner associati e indiretti il 27 novembre 2024 e una raccomandazione volta a facilitare la partecipazione delle PMI il 24 novembre 2025. Le raccomandazioni JEF-IPCEI sono indicazioni operative non vincolanti e non modificano la disciplina del 2021. Nel 2026 la Commissione ha inoltre pubblicato orientamenti tecnici e nuovi modelli per la progettazione e la valutazione degli IPCEI, compreso un Project Portfolio Template specifico per le PMI.
Per chi
Imprese di ogni dimensione, con particolare interesse per PMI e start-up, che possono partecipare come partecipanti diretti (direct participants), quando il progetto soddisfa i requisiti della Comunicazione, oppure inserirsi nell’ecosistema del progetto come partner associati o indiretti (associated o indirect partners), contribuendo alle filiere e agli effetti di ricaduta.
Da quando
Comunicazione del 2021; sviluppi operativi nel 2024, nel 2025 e nel 2026.
Opportunità in Italia
Le opportunità passano dalle manifestazioni di interesse e dagli avvisi nazionali collegati ai singoli IPCEI, e dal collegamento con i partecipanti diretti già attivi nelle filiere del territorio. Tra dicembre 2025 e maggio 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aperto manifestazioni di interesse per tre nuove iniziative IPCEI: intelligenza artificiale (IPCEI AI), tecnologie avanzate dei semiconduttori (IPCEI AST) e infrastrutture di calcolo (IPCEI CIC). L’IPCEI AI, cui partecipano 19 Stati membri, tra cui l’Italia, è in fase di progettazione; nel settembre 2026 gli 11 Stati membri che intendono concedere aiuti di Stato ai partecipanti diretti hanno annunciato che avrebbero avviato la pre-notifica dei rispettivi progetti alla Commissione.
Dato di contesto: oltre il 22% delle imprese partecipanti agli undici IPCEI integrati approvati dalla Commissione sono PMI. La quota è cresciuta dal 7% del primo IPCEI Microelectronics al 64% di Med4Cure e al 60% di Tech4Cure.
Per l’impresa
Valutare quale ruolo sia realistico: la partecipazione diretta richiede un progetto con i requisiti della Comunicazione; un partner associato partecipa con un proprio progetto, sostenuto eventualmente su altre basi giuridiche; un partner indiretto collabora con almeno un partecipante diretto o un partner associato.
Per la Camera / l’intermediario
Mappare le filiere locali collegabili agli IPCEI esistenti, individuare i soggetti capofila e segnalare alle imprese le finestre di partecipazione. È un ruolo di intermediazione, più che di gestione di un aiuto.
Da sapere
Gli aiuti ai partecipanti diretti, valutati ai sensi della Comunicazione IPCEI, non sono concessi in base al GBER: seguono un percorso autorizzativo specifico, con valutazione della Commissione ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il percorso è più lungo e articolato di quello di un bando ordinario.
Una PMI meccanica fornitrice di componenti entra nella filiera di un IPCEI già approvato come partner indiretto, collaborando con un partecipante diretto. Essere partner indiretto non dà, di per sé, diritto all’aiuto autorizzato ai sensi della Comunicazione IPCEI; l’impresa può però beneficiare di altri sostegni se ne ricorrono i requisiti, e partecipa comunque alla catena del valore del progetto.
4. Strumenti pratici per imprese e intermediari
4.1 Sette domande prima di presentare (o istruire) una domanda di aiuto
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Qual è la base giuridica dell’aiuto: de minimis, GBER, regime autorizzato o misura soggetta a notifica preventiva?
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L’impresa è ammissibile per dimensione e settore e non ricorrono, ove applicabili, cause di esclusione previste dalla disciplina applicabile, come lo stato di impresa in difficoltà o un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf)?
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Quanto plafond de minimis resta disponibile a livello di impresa unica?
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Quali costi sono ammissibili e quale intensità o importo massimo si applica alla misura e alla dimensione dell’impresa?
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Altri aiuti hanno già finanziato gli stessi costi ammissibili (cumulo)?
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La domanda precede l’avvio dei lavori, dove l’effetto di incentivazione lo richiede?
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Quali obblighi di registrazione si applicano e quali documenti vanno conservati?
La base giuridica è il punto di partenza: da essa dipendono costi ammissibili, intensità o importi massimi, obblighi di registrazione e adempimenti documentali.
4.2 Impresa unica e imprese collegate
La soglia de minimis si applica, per ciascuno Stato membro, all’impresa unica: l’insieme delle imprese tra le quali ricorre almeno una delle relazioni di controllo indicate dall’art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, anche attraverso una o più altre imprese. Prima di ogni concessione è quindi essenziale ricostruire i rapporti di controllo e i collegamenti rilevanti tra il beneficiario e le altre imprese del gruppo, poiché eventuali errori nella definizione del perimetro possono emergere anche in sede di controllo successivo. Il calcolo della capienza residua, con un esempio numerico, è nella scheda 3.1.
4.3 Cumulo degli aiuti
Quando più aiuti si riferiscono agli stessi costi ammissibili, il cumulo deve rispettare le intensità e gli importi massimi previsti dalla disciplina applicabile. Per costi ammissibili diversi il cumulo è in linea di principio possibile, ferme le condizioni delle rispettive basi giuridiche. Occorre particolare attenzione quando gli stessi costi sono finanziati da più misure, comprese quelle sostenute dai fondi della politica di coesione (FESR/FSE+) o dal PNRR. Per ciascuna misura occorre verificare se il sostegno costituisca aiuto di Stato e quale disciplina di cumulo si applichi, ricostruendo puntualmente i costi finanziati. Il rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti di Stato non esaurisce però i controlli: restano ferme le regole specifiche dei fondi UE, compreso il divieto di finanziare due volte lo stesso costo (art. 63, par. 9, Regolamento (UE) 2021/1060; art. 9, Regolamento (UE) 2021/241).
4.4 Registri: chi registra cosa, entro quando
Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA, www.rna.gov.it) è la banca dati nazionale di riferimento per gli aiuti di Stato in Italia. Il soggetto concedente lo utilizza per le verifiche propedeutiche, la registrazione degli aiuti e l’acquisizione del COR nei casi previsti (art. 52, legge n. 234/2012; DM n. 115/2017); il mancato rispetto di questi adempimenti incide sull’efficacia della concessione. Dal 2026 gli adempimenti si inseriscono anche nel quadro del Codice degli incentivi (d.lgs. n. 184/2025) e del Sistema Incentivi Italia, il catalogo di servizi digitali che assicura l’accesso guidato ai servizi del RNA e di Incentivi.gov.it.
Dal 1° gennaio 2026 il diritto dell’Unione richiede inoltre la registrazione degli aiuti de minimis generali e SIEG in un registro centrale, nazionale o dell’Unione, con termini propri. In Italia il sistema nazionale di registrazione si articola tra RNA e, per agricoltura e pesca, i registri settoriali SIAN e SIPA, interoperabili con RNA.
1. Registrazione dell’aiuto individuale nel RNA
Adempimento: Registrazione dell’aiuto individuale nel RNA e acquisizione del COR (procedura ordinaria, art. 9 DM 115/2017)
Chi: Soggetto concedente
Quando: Prima della concessione, con rilascio del COR; entro 20 giorni dalla registrazione vanno inseriti i riferimenti e la data dell’atto di concessione. In mancanza, la posizione decade e il COR non è più validamente utilizzabile.
2. Registrazione nel registro centrale de minimis (generale e SIEG)
Adempimento: Registrazione nel registro centrale de minimis (generale e SIEG)
Chi: Stato membro, secondo le modalità operative del sistema nazionale
Quando: Dal 1° gennaio 2026, entro venti giorni lavorativi dalla concessione
3. Registrazione nel registro centrale de minimis (agricolo)
Adempimento: Registrazione nel registro centrale de minimis (agricolo)
Chi: Stato membro, secondo le modalità operative del sistema nazionale
Quando: Dal 1° gennaio 2027, entro venti giorni lavorativi dalla concessione
4.5 Il fascicolo minimo da conservare
I termini decennali di conservazione previsti dal diritto dell’Unione gravano sugli Stati membri. Per il de minimis, le informazioni registrate sono conservate per dieci anni dalla concessione; ai fini del GBER, la documentazione dettagliata è conservata per dieci anni dalla concessione dell’aiuto ad hoc oppure, per i regimi, dall’ultimo aiuto individuale concesso. Restano fermi eventuali termini più lunghi previsti dalla disciplina applicabile o connessi a procedimenti di controllo e recupero. Per il beneficiario valgono invece i termini previsti dal bando e dalla disciplina applicabile.
Per il soggetto concedente, il fascicolo dovrebbe consentire di ricostruire almeno:
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l’atto di concessione, con l’indicazione della base giuridica dell’aiuto;
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la dichiarazione de minimis, finché richiesta nella fase transitoria, e le verifiche effettuate tramite il registro;
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gli adempimenti RNA/COR applicabili;
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la documentazione dei costi ammissibili e delle verifiche sul cumulo;
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la domanda e, ove necessario, gli elementi che consentono di verificare che abbia preceduto l’avvio dei lavori;
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la verifica dello stato di impresa in difficoltà e della clausola Deggendorf, ove applicabili;
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la ricostruzione dell’impresa unica e dei rapporti di controllo rilevanti.
Per l’impresa è utile conservare almeno il bando, la domanda presentata, l’atto di concessione, le dichiarazioni rese e la documentazione delle spese e degli altri aiuti eventualmente riferiti agli stessi costi, per il periodo richiesto dalla misura.
5. Principali criticità nella gestione degli aiuti
La tabella riassume gli errori più frequenti, le possibili conseguenze e i controlli che possono prevenirli.
1. Superamento della soglia de minimis
Errore: Superamento della soglia de minimis per impresa unica
Conseguenza possibile: L’aiuto non può beneficiare, neppure in parte, del Regolamento (UE) 2023/2831; in assenza di altra base giuridica, possibile recupero con interessi
Controllo preventivo: Ricostruire il perimetro dell’impresa unica e la capienza residua prima della concessione
2. Aiuto GBER concesso a un’impresa in difficoltà
Errore: Aiuto GBER concesso a un’impresa in difficoltà, nei casi in cui il regolamento ne esclude l’ammissibilità
Conseguenza possibile: Perdita dell’esenzione e, ricorrendone i presupposti, recupero dell’aiuto, anche a distanza di anni, in sede di controllo
Controllo preventivo: Verifica ex ante ai sensi dell’art. 2, punto 18, e dell’art. 1, par. 4, Reg. (UE) n. 651/2014
3. Mancata o tardiva registrazione RNA/COR
Errore: Mancata o tardiva registrazione RNA/COR
Conseguenza possibile: Incidenza sull’efficacia della concessione nei casi previsti dalla disciplina RNA
Controllo preventivo: Completare verifiche propedeutiche e registrazione in tempo utile prima della concessione
4. Avvio dei lavori prima della domanda
Errore: Avvio dei lavori prima della domanda, quando è richiesto l’effetto di incentivazione
Conseguenza possibile: Perdita dell’esenzione GBER e, in assenza di altra base giuridica, possibile recupero con interessi
Controllo preventivo: Verificare, prima della concessione, che la domanda preceda l’avvio dei lavori
5. Cumulo non verificato sui medesimi costi
Errore: Cumulo non verificato sui medesimi costi
Conseguenza possibile: Possibile recupero dell’importo eccedente i limiti applicabili, secondo la disciplina pertinente, anche quando i singoli aiuti erano regolari
Controllo preventivo: Ricostruzione puntuale dei costi finanziati da ciascuna misura
6. Prima di richiedere, concedere o gestire un aiuto: due percorsi
La checklist di seguito distingue i passaggi per l’impresa da quelli per la Camera o l’intermediario.
Se sei un’impresa
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Individua nel bando la base giuridica dell’aiuto: da essa dipendono costi ammissibili, intensità o importi massimi e adempimenti.
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Verifica la tua ammissibilità: dimensione, settore e, ove richiesto, che l’impresa non sia in difficoltà e non sia destinataria di un ordine di recupero pendente.
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Calcola la capienza de minimis residua a livello di impresa unica, cioè considerando tutte le imprese legate da rapporti di controllo.
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Controlla il cumulo: quali altri aiuti hanno già finanziato gli stessi costi.
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Presenta la domanda prima dell’avvio dei lavori, dove l’effetto di incentivazione lo richiede, e conserva la documentazione per il periodo previsto dal bando e dalla disciplina applicabile.
Se sei una Camera di commercio o un intermediario
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Se operi come soggetto concedente, qualifica la misura: verifica i criteri dell’art. 107, par. 1, TFUE e individua la base giuridica. Se operi come intermediario, orienta l’impresa verso la base giuridica e i requisiti pertinenti.
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Se operi come soggetto concedente, effettua le verifiche propedeutiche RNA e, per il de minimis, la verifica della capienza per impresa unica.
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Verifica i requisiti del beneficiario, compresi, ove la disciplina li preveda, lo stato di impresa in difficoltà e l’assenza di un ordine di recupero pendente (clausola Deggendorf).
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Controlla il cumulo sui medesimi costi ammissibili e le intensità o gli importi massimi applicabili.
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Se operi come soggetto concedente, assolvi gli adempimenti di registrazione previsti dal sistema nazionale applicabile (RNA/COR e, nei settori interessati, i registri settoriali), secondo le modalità stabilite anche per gli obblighi UE sul registro centrale de minimis, e assicura la conservazione documentale.
7. Risorse e link utili
Collegamenti verificati alla data di aggiornamento del dossier (29 settembre 2026).
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Commissione europea – Aiuti di Stato (panoramica): https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid_en
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EUR-Lex – Regolamento (UE) 2023/2831 (de minimis): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2831
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EUR-Lex – Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER): https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651
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Commissione europea – CISAF (pagina DG Concorrenza): https://competition-policy.ec.europa.eu/about/contribution-clean-just-and-competitive-transition/clean-industrial-deal-state-aid-framework-cisaf_en
-
Commissione europea – METSAF (pagina DG Concorrenza): https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/metsaf_en
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Commissione europea – Trasparenza e registri de minimis: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/aid-beneficiaries_en
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Commissione europea – eAidRegister (eAIR): registro centrale UE de minimis: https://aid-register.ec.europa.eu/de-minimis
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Commissione europea – Recupero degli aiuti illegali: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_en
-
Commissione europea – IPCEI e JEF-IPCEI: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei_en
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Commissione europea – IPCEI approvati e partecipazione delle PMI: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/approved-ipceis_en
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Commissione europea – IPCEI: orientamenti tecnici e modelli: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ipcei/guidance-templates_en
-
Commissione europea – Revisione del GBER: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/gber-review_en
-
Commissione europea – Registro dei casi (per i numeri SA citati nel dossier): https://competition-cases.ec.europa.eu/search?caseInstrument=SA
-
Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA): https://www.rna.gov.it
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Unioncamere – Aiuti di Stato: https://www.unioncamere.gov.it/pnrr-credito-e-incentivi-alle-imprese/aiuti-di-stato
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Si.Camera – Assistenza tecnica al sistema camerale, anche in materia di aiuti di Stato: https://www.sicamera.camcom.it
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HUB Italia Europa – Economia e Impresa: https://www.hubitaliaeuropa.eu/it/economia-e-impresa
8. Riferimenti normativi essenziali
Artt. 107–108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)
Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (2016/C 262/01)
Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis; Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 e rettificato dal Regolamento (UE) 2025/1989, relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo; Regolamento (UE) n. 717/2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2023/2391, relativo agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GBER), e successive modifiche — applicabile fino al 31 dicembre 2026
Regolamento (UE) 2026/562 della Commissione, del 16 marzo 2026, che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale compatibili con il mercato interno — in vigore dal 30 marzo 2026
Comunicazione della Commissione — Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF), GU C, C/2025/3602, 4 luglio 2025
Comunicazione della Commissione — Middle East Crisis Temporary State Aid Framework (METSAF), GU C, C/2026/2593, 5 maggio 2026
Comunicazione della Commissione — Criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (Comunicazione IPCEI), 2021/C 528/02; raccomandazioni JEF-IPCEI del 27 novembre 2024 (partner associati e indiretti) e del 24 novembre 2025 (facilitazione della partecipazione delle PMI)
Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (regolamento recante disposizioni comuni), art. 63, par. 9
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, art. 9
Art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Registro Nazionale Aiuti)
Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 — Codice degli incentivi, in vigore dal 1° gennaio 2026; decreto MIMIT 18 giugno 2026 (bando-tipo), GU n. 164 del 17 luglio 2026
Disclaimer
Il dossier ha finalità informative e di orientamento ed è aggiornato al 29 settembre 2026. Per l'applicazione a singole misure o casi specifici occorre fare riferimento alla normativa vigente, alle decisioni della Commissione e alle condizioni della misura di aiuto applicabile.