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1. La politica finanziaria europea: contesto e obiettivi

L’Unione europea sta attraversando una fase di profonde riforme nel settore finanziario, con l’obiettivo di coniugare stabilità, competitività, sostenibilità e innovazione.

Tra il 2024 e il 2026 sono avvenuti cambiamenti significativi: l’entrata in vigore del nuovo quadro di governance economica dell’UE, l’applicazione delle nuove regole prudenziali bancarie legate al completamento di Basilea III, l’avvio del quadro europeo sulle cripto-attività con il regolamento MiCA, l’applicazione del regolamento DORA sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario, il rafforzamento delle norme antiriciclaggio con la nuova Autorità europea AMLA e l’ulteriore sviluppo delle iniziative in materia di finanza sostenibile e Unione dei mercati dei capitali.

Questa evoluzione risponde a tre priorità strategiche:

  • stabilità finanziaria, per rafforzare banche, mercati e regole comuni e prevenire rischi sistemici;

  • sostenibilità, per integrare i fattori ambientali, sociali e di governance nelle decisioni economiche e finanziarie;

  • innovazione digitale, per disciplinare in modo chiaro nuovi strumenti e servizi, tra cui cripto-attività, tecnologie DLT, pagamenti digitali e rischi ICT.

  • Principali novità e tappe:

    Tra le principali novità e tappe del periodo 2024-2026 rientrano:

    • Aprile 2024: entra in vigore il nuovo quadro di governance economica dell’UE, che riforma le regole del Patto di stabilità e crescita e introduce i piani strutturali di bilancio di medio termine come strumento centrale di programmazione e sorveglianza fiscale.

    • Giugno e dicembre 2024: entra progressivamente in applicazione il regolamento MiCA sulle cripto-attività.

    • Gennaio 2025: si applicano le nuove regole del pacchetto bancario CRR III/CRD VI, che attuano nell’ordinamento europeo la parte finale degli standard di Basilea III, rafforzando il quadro prudenziale per gli enti creditizi.

    • Gennaio 2025: diventa applicabile il regolamento DORA sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario, che introduce requisiti comuni per la gestione dei rischi ICT, la segnalazione degli incidenti, i test di resilienza e il controllo dei fornitori terzi critici di servizi tecnologici.

    • 2025-2026: prosegue l’attuazione del nuovo pacchetto europeo antiriciclaggio. La nuova Autorità europea antiriciclaggio, AMLA, avvia progressivamente le proprie attività; dal 1° gennaio 2026.

    • Aprile 2026: scade il termine per il recepimento della direttiva AIFMD II, che aggiorna la disciplina dei gestori di fondi di investimento.

    • 2026: avanza la revisione del quadro europeo sui servizi di pagamento, con il pacchetto PSD3/PSR, volto ad aggiornare la disciplina dei pagamenti digitali, rafforzare la tutela degli utenti, contrastare le frodi e migliorare il funzionamento dell’open banking.

    Nel complesso, queste riforme mirano a rendere il sistema finanziario europeo più resiliente, integrato e competitivo, sostenendo al tempo stesso la transizione digitale e verde dell’economia europea.

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2. Quadro fiscale e nuove regole di bilancio

La riforma del Patto di Stabilità e Crescita, entrata in vigore il 30 aprile 2024, introduce un approccio più orientato al medio termine, basato su piani nazionali strutturali di bilancio. Attraverso questi piani, gli Stati membri definiscono un percorso pluriennale di spesa netta, insieme alle riforme e agli investimenti necessari per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Gli obiettivi di riferimento restano quelli storici: deficit pubblico entro il 3% del PIL e debito pubblico vicino al 60% del PIL. Tuttavia, il nuovo quadro prevede maggiore attenzione alla situazione specifica di ciascun Paese, alla sostenibilità del debito e alla necessità di preservare gli investimenti e le riforme.

  • I nuovi Medium-Term Fiscal-Structural Plans sono al centro del quadro riformato di governance economica dell’UE. Essi rafforzano la programmazione di bilancio su più anni, la titolarità nazionale delle strategie fiscali e il coordinamento con il Semestre europeo, contribuendo a rendere più trasparente e prevedibile il percorso di aggiustamento dei conti pubblici.

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3. Basilea III e requisiti prudenziali

Il pacchetto Basilea III (tramite Regolamento CRR III e Direttiva CRD VI, pubblicati il 19 giugno 2024) mira a rafforzare la solidità del sistema bancario europeo, riducendo la probabilità di crisi sistemiche e armonizzando le regole tra Stati membri. Vengono uniformate le condizioni di vigilanza e di concorrenza, con una particolare attenzione alla gestione dei rischi emergenti, inclusi quelli ESG (ambientali, sociali e di governance).

Obiettivi principali

  • Rafforzamento della resilienza del settore bancario e maggiore stabilità finanziaria.

  • Riduzione della variabilità nei requisiti patrimoniali tra banche e Paesi UE, migliorando comparabilità e trasparenza.

  • Progressiva integrazione dei rischi ESG nel quadro prudenziale, con linee guida EBA e revisione dei modelli di rischio.

  • Rafforzamento dei poteri e dell’armonizzazione nella vigilanza, inclusa la regolamentazione delle filiali di banche extra-UE.

  • Le principali novità

    • Output Floor: Introduzione di un vincolo minimo sul capitale calcolato con modelli interni, pari almeno al 72,5% di quanto richiesto con il metodo standard. Si applicherà progressivamente: si è partiti dal 50% nel 2025 per arrivare al 72,5% nel 2030, al fine di ridurre la variabilità non giustificata tra gli istituti bancari.

    • Rischio operativo: Nuovo metodo standardizzato che tiene conto, in modo più sensibile, delle perdite storiche sostenute dalle banche.

    • Rischi ESG: Integrazione progressiva dei fattori ambientali, sociali e di governance, sia come rischi di credito sia come obblighi informativi, nell’ambito del quadro prudenziale. L’EBA fornirà standard tecnici e linee guida dedicate.

    • Rischi di mercato (FRTB) e CVA: Il nuovo quadro per i rischi di mercato sarà operativo dal 2026, con aggiornamento anche dei requisiti per rischio di valutazione del credito (CVA).

    • Supervisione delle filiali di banche extra-UE: Rafforzamento della disciplina per le filiali di banche di Paesi terzi che operano nell’UE, per assicurare condizioni di parità e trasparenza.

    • Proporzionalità: Le banche minori e locali chiedono e ottengono varie forme di semplificazione (calibrazione dei requisiti), per evitare oneri eccessivi rispetto alla dimensione operativa.

    • Nuovi requisiti su cripto-attività e shadow banking: Introdotte disposizioni a completamento del quadro prudenziale, anche per fenomeni emergenti.

     

    Timeline di attuazione

    • 9 luglio 2024: entrata in vigore formale dei testi CRR III / CRD VI.

    • 1 gennaio 2025: applicazione generale delle nuove regole CRR III (alcune disposizioni applicano già dal luglio 2024).

    • 1 gennaio 2026: avvio del nuovo quadro per i rischi di mercato (FRTB) e componente CVA.

    • 10 gennaio 2026: scadenza per il recepimento nazionale della Direttiva CRD VI da parte degli Stati membri, salvo alcune specificità.

    • 11 gennaio 2027: piena applicazione delle regole per filiali di banche di Paesi terzi.

     

    Per l’Italia, la sfida è conciliare il rafforzamento della stabilità con la necessità di non comprimere eccessivamente la capacità di erogare credito a famiglie e PMI, monitorando gli effetti delle nuove regole su crescita e sistema produttivo nazionale.

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    Altri link:

4. Digitalizzazione della finanza (MiCA, DORA, DLT, PSD3)

La digitalizzazione è ormai parte integrante della finanza europea. L’UE ha adottato un pacchetto normativo che regola cripto-attività, resilienza digitale e servizi di pagamento, con l’obiettivo di favorire innovazione e fiducia.

  • MiCA (Markets in Crypto-Assets): regole per cripto-attività e stablecoin.

  • DORA (Digital Operational Resilience Act): in vigore dal 17 gennaio 2025, impone requisiti per la gestione dei rischi ICT.

  • DLT Pilot Regime: sperimentazione per le infrastrutture di mercato basate su tecnologia blockchain.

  • PSD3 (Payment Services Directive 3): la proposta rafforzerà l’open banking europeo.

  • MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation)

    • Definisce un quadro giuridico uniforme per cripto-attività, stablecoin e fornitori di servizi crypto.

    • Introduce requisiti di autorizzazione, governance e trasparenza per gli emittenti.

    • Rafforza la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria, riducendo i rischi di frodi e speculazioni.

    • L’applicazione è stata graduale tra giugno e dicembre 2024, come previsto.

    • Link al Regolamento.

     

    DORA (Digital Operational Resilience Act)

    • In vigore dal 17 gennaio 2025.

    • Stabilisce un quadro giuridico unico per la gestione dei rischi ICT nel settore finanziario, che include banche, assicurazioni, fintech e altri operatori finanziari.

    • Comprende obblighi di gestione del rischio ICT, test di resilienza (inclusi test di penetrazione), notifiche obbligatorie di incidenti significativi e disciplina dei fornitori terzi critici come cloud e data center.

    • Obiettivo chiave: garantire la continuità operativa del sistema finanziario europeo anche di fronte a incidenti gravi o attacchi informatici.

    • La normativa coinvolge oltre 20 categorie di entità finanziarie e prevede sanzioni per chi non si adegua.

    • Sono previsti standard tecnici dettagliati (RTS e ITS) che entrano in vigore progressivamente nel 2024-2025 con supporto della Commissione europea e delle Autorità di vigilanza (EBA, ESMA, EIOPA).

    • Link al Regolamento.

     

    DLT Pilot Regime

    • Regolamento sperimentale per l’uso della tecnologia blockchain nelle infrastrutture di mercato (es. scambio e regolamento di titoli).

    • In vigore fino al 2026, con possibilità di proroga o trasformazione in regime permanente.

    • Mira a testare nuove soluzioni senza compromettere la stabilità dei mercati.

    • Link

     

    PSD3 (Payment Services Directive 3)

    • Proposta attesa nel 2025 (una prima proposta è stata fatta nel 2023, ora in fase di negoziazione tra PE, Consiglio e Commissione).

    • Aggiornerà e amplierà il quadro normativo sui servizi di pagamento, con focus su open banking, interoperabilità, sicurezza e diritti dei consumatori.

    • L’obiettivo è stimolare l’innovazione nei servizi finanziari digitali, aumentare la concorrenza e migliorare la trasparenza, con impatti su banche, fintech e PMI.

     

    Implicazioni per banche, fintech e PMI

    • Opportunità di innovazione e nuovi modelli di business.

    • Necessità di adeguarsi a requisiti di compliance più stringenti.

    • Potenziale aumento della concorrenza e della trasparenza nei servizi finanziari digitali.

5. Fondi di investimento alternativi (AIFMD II)

La direttiva AIFMD II, entrata in vigore a marzo 2024, rappresenta un aggiornamento significativo del quadro normativo europeo sui fondi di investimento alternativi (hedge funds, private equity, fondi immobiliari, fondi di credito, ecc.).


L’obiettivo è rafforzare la protezione degli investitori, migliorare la gestione dei rischi e favorire una vigilanza più armonizzata a livello europeo.

  • Le principali novità introdotte dalla direttiva includono:

    • Gestione del rischio di liquidità

      • Rafforzati gli obblighi di stress test e piani di gestione delle crisi di liquidità.

      • Supervisione specifica per i fondi che investono in asset illiquidi (es. immobili, infrastrutture).

    • Fondi di prestito (loan-originating funds)

      • Nuove regole per i fondi che erogano prestiti diretti alle imprese.

      • Limiti al livello di leva finanziaria.

      • Requisiti per garantire che i prestiti siano concessi in modo prudente e non destabilizzino i mercati.

    • Depositarie e sub-depositarie

      • Rafforzato il ruolo dei depositari, con maggiore chiarezza sulle responsabilità.

      • Apertura, a determinate condizioni, alla possibilità di nomina di depositari in Stati membri diversi da quello del gestore (cross-border depository regime).

    • Trasparenza e reporting

      • Informazioni più dettagliate sugli investimenti, sui rischi e sui costi, a beneficio degli investitori istituzionali.

      • Obblighi di notifica più stringenti verso le autorità nazionali e l’ESMA.

    • Cooperazione transfrontaliera

      • Rafforzamento della vigilanza incrociata e del coordinamento tra Stati membri.

      • Obiettivo: ridurre arbitraggi normativi e aumentare la coerenza del mercato europeo dei fondi.

     

    Timeline

    • Marzo 2024: entrata in vigore della direttiva.

    • Aprile 2026: termine per il recepimento da parte degli Stati membri.

     

    Implicazioni

    • Per i gestori: aumento degli obblighi di compliance, in particolare per chi gestisce fondi di credito.

    • Per gli investitori: maggiori garanzie di trasparenza e di tutela.

    • Per i mercati: quadro più armonizzato e stabile, a favore dell’integrazione europea.

6. Antiriciclaggio e l’Autorità europea AMLA

Il pacchetto antiriciclaggio europeo, composto dalla sesta direttiva antiriciclaggio (AMLD VI) e dal regolamento AML (AMLR), istituisce un quadro unico e armonizzato di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, con l’obiettivo di colmare le lacune del precedente sistema nazionale frammentato.

L’Autorità per la lotta al riciclaggio (AMLA) è una nuova agenzia decentralizzata dell’Unione Europea, con sede a Francoforte, operativa dal 1° luglio 2025.

AMLA ha il compito di supervisionare direttamente gli operatori finanziari ad alto rischio a livello transfrontaliero, con poteri di intervento immediato in caso di pericolo acuto.

Coordina e armonizza l’attuazione delle norme AML/CFT tra le autorità nazionali competenti, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni.

AMLA lavora in sinergia con le unità di informazione finanziaria (FIU) degli Stati membri per potenziare l’analisi congiunta e la gestione di casi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

  • Il termine per la piena attuazione delle direttive e regolamenti nazionali è fissato al 10 luglio 2027, con alcune deroghe su specifici ambiti come i registri immobiliari (entro il 2029).

    AMLA amplierà progressivamente la sua attività di supervisione diretta, partendo da circa 40 istituti ad alto rischio dal 2028, mentre attualmente esercita principalmente funzioni di coordinamento e armonizzazione.

    Il pacchetto AML e la creazione di AMLA rappresentano un salto di qualità verso un sistema europeo unico, più efficace e meno frammentato, con impatti significativi per operatori finanziari, enti non finanziari e autorità di controllo.

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7. Savings and Investments Union e semplificazione normativa

La Savings and Investments Union (SIU), presentata dalla Commissione europea il 19 marzo 2025, rappresenta l’evoluzione e il rilancio del progetto di Capital Markets Union (CMU), lanciato nel 2015. L’obiettivo è creare un mercato europeo dei capitali più integrato, capace di convogliare il risparmio privato verso investimenti produttivi, innovazione, transizione verde e digitale e competitività industriale.

Il biennio 2025 - 2026 è decisivo per trasformare la SIU da strategia politica a pacchetto operativo. Le priorità riguardano l’accesso ai capitali per imprese e PMI, la partecipazione dei risparmiatori retail ai mercati finanziari, la riduzione della frammentazione normativa e il rafforzamento della supervisione europea.

  • Gli assi principali dell’azione europea sono:

    • Mobilitazione del risparmio privato verso investimenti produttivi. La SIU mira a collegare meglio il risparmio dei cittadini europei con il finanziamento dell’economia reale, offrendo più opportunità di investimento e rafforzando l’alfabetizzazione finanziaria. Tra le iniziative previste rientrano strumenti per favorire la partecipazione degli investitori retail ai mercati dei capitali, anche attraverso conti di risparmio e investimento più semplici e accessibili. L’obiettivo è ridurre la quota di risparmio detenuta in depositi bancari poco produttivi e canalizzare maggiori risorse verso imprese, infrastrutture, innovazione e transizioni verde e digitale.

    • Accesso ai capitali per PMI, scale-up e imprese innovative. La SIU punta a rafforzare le fonti di finanziamento alternative al credito bancario, facilitando l’accesso ai mercati dei capitali per PMI, imprese innovative e aziende in crescita. Le misure si collegano anche alle riforme già avviate con il Listing Act, volte a rendere la quotazione meno onerosa e più attrattiva per le imprese europee. La Commissione intende inoltre migliorare il finanziamento delle scale-up europee, riducendo il rischio che imprese innovative cerchino capitali e crescita fuori dall’UE.

    • Semplificazione normativa e riduzione della frammentazione. Uno degli obiettivi centrali della SIU è ridurre le barriere che ancora frammentano i mercati finanziari europei lungo linee nazionali. La Commissione ha avviato iniziative per semplificare gli obblighi regolamentari, ridurre duplicazioni e rendere più coerenti le norme applicabili agli operatori finanziari. Rientrano in questo filone anche le iniziative su cartolarizzazioni, fondi pensione, insolvenza, fiscalità e strumenti per rendere più efficienti i canali di investimento transfrontaliero.

    • Integrazione dei mercati e rafforzamento della supervisione. Nel quadro della SIU, la Commissione ha presentato nel dicembre 2025 un pacchetto su integrazione dei mercati e supervisione, con l’obiettivo di ridurre le barriere regolamentari e di vigilanza che ostacolano un vero mercato unico dei capitali. Il pacchetto mira a rafforzare il ruolo dell’ESMA nella supervisione transfrontaliera e a rendere più uniforme l’applicazione delle regole nei diversi Stati membri. L’obiettivo è superare la frammentazione dei mercati nazionali, migliorare la fiducia degli investitori e rendere più efficiente l’allocazione del capitale nell’UE.

    • Autonomia strategica e competitività europea. La SIU è anche uno strumento per rafforzare l’autonomia strategica dell’UE, riducendo la dipendenza dai mercati finanziari extra-UE e aumentando la capacità europea di finanziare le proprie priorità industriali. Mercati dei capitali più profondi e integrati sono considerati essenziali per finanziare competitività, difesa, innovazione, transizione energetica e digitale. Il Consiglio europeo ha ribadito nel marzo 2026 che una SIU pienamente integrata è una condizione necessaria per sostenere la crescita europea e ha chiesto di concludere i negoziati su cartolarizzazioni, pensioni integrative e pacchetto integrazione dei mercati e supervisione.

     

    Timeline

    2015: lancio della Capital Markets Union - CMU.

    2020: nuovo piano d’azione della Commissione europea per rilanciare la CMU.

    19 marzo 2025: presentazione della strategia della Commissione europea sulla Savings and Investments Union.

    2025: avvio delle prime iniziative collegate alla SIU, inclusi lavori su conti di risparmio e investimento, cartolarizzazioni, supervisione e integrazione dei mercati.

    Dicembre 2025: presentazione del pacchetto della Commissione su integrazione dei mercati e supervisione, elemento centrale della strategia SIU.

    2026: prosecuzione dei negoziati legislativi su cartolarizzazioni, pensioni integrative, supervisione e misure per ridurre la frammentazione dei mercati dei capitali.

    Per maggiori informazioni: link

8. Finanza sostenibile e reporting ESG

L'Unione Europea è riconosciuta come leader globale nella regolamentazione della finanza sostenibile. Attraverso un insieme integrato di strumenti normativi, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) e Tassonomia verde, l'UE indirizza capitali verso attività sostenibili, favorendo la transizione ecologica e digitale.

  • Le principali direttrici normative:

    Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

    Estende significativamente gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità alle imprese europee, coinvolgendo grandi imprese, società quotate e, progressivamente fino al 2028, le PMI quotate. La direttiva richiede la conformità ai nuovi European Sustainability Reporting Standards (ESRS), con indicatori chiave su emissioni, governance, diritti sociali, diversità e catene di fornitura. Il pacchetto Omnibus I, presentato dalla Commissione il 26 febbraio 2025, ridimensiona significativamente il perimetro degli obblighi: restano soggette alla CSRD solo le imprese con più di 1.000 dipendenti che superano almeno una delle ulteriori soglie dimensionali (50 milioni di euro di ricavi e/o 25 milioni di euro di patrimonio netto), con le scadenze di rendicontazione posticipate di due anni. Ne consegue l'uscita dal perimetro CSRD di circa l'80% delle imprese inizialmente coinvolte, in gran parte PMI.

    Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

    Obbliga gestori di fondi e investitori istituzionali a classificare i prodotti in base al loro grado di sostenibilità (articolo 6, 8 o 9), aumentandone la trasparenza verso gli investitori finali. È in corso una revisione per migliorarne la chiarezza, la comparabilità e l'efficacia contro il greenwashing.

    Tassonomia Verde UE

    Stabilisci criteri comuni per definire se un'attività economica è sostenibile sotto il profilo ambientale, coprendo settori chiave quali energia, edilizia, trasporti e manifattura. Recenti aggiornamenti del 2025 introducono semplificazioni per la rendicontazione, maggiore proporzionalità e la possibilità di segnalare "allineamenti parziali" per le imprese in processo di transizione ambientale.

     

    Proporzionalità e impatti sulle PMI

    La Commissione ha adottato misure specifiche per semplificare gli obblighi di reporting ESG per le PMI, riducendo costi e complessità, mantenendo l'ambizione degli obiettivi climatici e sociali. Per le imprese escluse dal perimetro CSRD a seguito dell'Omnibus I, la Commissione ha indicato l'intenzione di promuovere uno standard di rendicontazione volontario e proporzionato, basato sul VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs) sviluppato da EFRAG. Il VSME, pubblicato nella sua versione definitiva a dicembre 2024, si articola in due moduli di complessità crescente, Basic e Comprehensive, e consente alle PMI non quotate di rispondere in modo standardizzato alle richieste di dati ESG da parte di banche, investitori e grandi imprese clienti, senza gli oneri della rendicontazione obbligatoria.

    Timeline di applicazione

    • 2024: avvio obblighi per grandi imprese già soggette a NFRD.

    • 2025–2027: estensione progressiva agli altri operatori.

    • 19 luglio 2026: termine per l'adozione dei principi di rendicontazione volontaria per le imprese sotto i 1.000 dipendenti, basati sul VSME.

    • 18 settembre 2026: adozione degli ESRS semplificati per le imprese ancora soggette a CSRD.

    • 2028: piena applicazione della CSRD alle imprese che superano le soglie dimensionali riviste.

    Per maggiori informazioni: link

Approfondimenti sul dossier finanziario e link utili:

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