Dossier Politica Finanziaria
Sommario

1. La politica finanziaria europea: contesto e obiettivi
L’Unione europea sta rinnovando il proprio quadro economico e finanziario per rafforzare la stabilità, sostenere la competitività e accompagnare le transizioni verde e digitale. Tra il 2024 e il 2026, le riforme hanno interessato la governance economica, le regole prudenziali bancarie, le cripto-attività, la resilienza digitale e il contrasto al riciclaggio.
Questo percorso combina la prevenzione dei rischi sistemici con lo sviluppo di servizi finanziari innovativi e l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance nelle decisioni di investimento.
Parallelamente, l’Unione del risparmio e degli investimenti mira a migliorare la capacità del sistema finanziario di convogliare risorse verso l’economia reale, ampliando le opportunità di finanziamento per le imprese.
Il nuovo quadro di governance economica, entrato in vigore il 30 aprile 2024, ha riformato le regole del Patto di stabilità e crescita. Al centro del sistema figurano i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, che collegano la sostenibilità delle finanze pubbliche agli impegni di riforma e investimento.
Nel settore bancario, il pacchetto CRR III/CRD VI completa il recepimento europeo degli standard di Basilea III, rafforzando i requisiti prudenziali e la vigilanza. Le principali disposizioni del CRR III si applicano dal 1° gennaio 2025, mentre altre misure seguono scadenze e periodi transitori specifici.
La trasformazione digitale è accompagnata da due strumenti centrali. Il regolamento MiCA, applicato progressivamente nel 2024, introduce un quadro comune per le cripto-attività e i relativi servizi. Il regolamento DORA, applicabile dal 17 gennaio 2025, armonizza invece la gestione dei rischi informatici nel settore finanziario, disciplinando la segnalazione degli incidenti, i test di resilienza e la sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi tecnologici.
Prosegue inoltre l’attuazione del pacchetto europeo antiriciclaggio. La nuova Autorità AMLA sviluppa strumenti comuni e rafforza il coordinamento con le autorità nazionali, preparando l’avvio della vigilanza diretta su una selezione di operatori finanziari ad alto rischio dal 2028.
Per i mercati dei capitali, la strategia per l’Unione del risparmio e degli investimenti, adottata nel marzo 2025, punta a collegare meglio il risparmio europeo agli investimenti produttivi. A questo percorso si affianca la direttiva AIFMD II, il cui termine di recepimento è scaduto il 16 aprile 2026, che aggiorna la disciplina dei gestori di fondi di investimento alternativi, anche in materia di gestione della liquidità.
Infine, il pacchetto PSD3/PSR aggiorna il quadro dei servizi di pagamento per contrastare le frodi, rafforzare la tutela degli utenti e migliorare il funzionamento dell’open banking. Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio nel novembre 2025: l’applicazione delle nuove disposizioni va distinta dalle successive fasi di adozione e attuazione.
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2. Quadro fiscale e nuove regole di bilancio
La riforma del Patto di Stabilità e Crescita, entrata in vigore il 30 aprile 2024, introduce un approccio più orientato al medio termine, basato su piani nazionali strutturali di bilancio. Attraverso questi piani, gli Stati membri definiscono un percorso pluriennale di spesa netta, insieme alle riforme e agli investimenti necessari per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche.
Gli obiettivi di riferimento restano quelli storici: deficit pubblico entro il 3% del PIL e debito pubblico vicino al 60% del PIL. Tuttavia, il nuovo quadro prevede maggiore attenzione alla situazione specifica di ciascun Paese, alla sostenibilità del debito e alla necessità di preservare gli investimenti e le riforme.
I nuovi Medium-Term Fiscal-Structural Plans sono al centro del quadro riformato di governance economica dell’UE. Essi rafforzano la programmazione di bilancio su più anni, la titolarità nazionale delle strategie fiscali e il coordinamento con il Semestre europeo, contribuendo a rendere più trasparente e prevedibile il percorso di aggiustamento dei conti pubblici.
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3. Basilea III e requisiti prudenziali
Il pacchetto bancario europeo, composto dal Regolamento CRR III e dalla Direttiva CRD VI, pubblicati il 19 giugno 2024, completa l’attuazione degli standard di Basilea III nell’Unione europea. L’obiettivo è rafforzare la solidità delle banche, rendere più comparabili i requisiti patrimoniali e armonizzare la vigilanza, integrando anche la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG).
Il quadro combina stabilità finanziaria e proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche degli intermediari e della necessità di preservare la capacità delle banche di finanziare famiglie e imprese.
Una delle principali novità è l’output floor, che limita la riduzione dei requisiti patrimoniali ottenibile attraverso i modelli interni. Il valore delle esposizioni ponderate per il rischio non può scendere sotto una percentuale di quello calcolato con i metodi standardizzati: la soglia aumenta progressivamente dal 50% nel 2025 al 72,5% nel 2030, riducendo le differenze non giustificate tra banche.
Per il rischio operativo, i precedenti metodi di calcolo sono sostituiti da un approccio standardizzato basato su un indicatore dell’attività bancaria, il Business Indicator Component. La raccolta e la segnalazione delle perdite operative restano importanti per la vigilanza, ma non costituiscono un moltiplicatore del requisito patrimoniale nel modello europeo.
Il pacchetto rafforza inoltre l’identificazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG. Le relative linee guida EBA si applicano dall’11 gennaio 2026, con un termine differito, al più tardi all’11 gennaio 2027, per gli enti piccoli e non complessi.
Per i rischi di mercato, l’applicazione dei requisiti patrimoniali del Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) è stata rinviata al 1° gennaio 2027. Nel giugno 2026 la Commissione ha adottato ulteriori adeguamenti temporanei, previsti per tre anni, per preservare condizioni di concorrenza equilibrate con le altre giurisdizioni. I nuovi requisiti per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) si applicano invece dal 1° gennaio 2025.
La CRD VI rafforza i poteri di vigilanza e introduce una disciplina più armonizzata per le succursali di banche di Paesi terzi. Il CRR III prevede anche un trattamento prudenziale transitorio delle esposizioni in cripto-attività.
L’attuazione segue scadenze differenziate. I testi sono entrati in vigore il 9 luglio 2024 e il CRR III si applica, in via generale, dal 1° gennaio 2025. Il termine di recepimento della CRD VI era il 10 gennaio 2026, con applicazione generale delle misure nazionali dall’11 gennaio 2026. Le principali disposizioni sulle succursali di banche di Paesi terzi si applicheranno dall’11 gennaio 2027, salvo specifiche eccezioni e disposizioni transitorie.
Per l’Italia, sarà importante monitorare gli effetti delle nuove regole sull’accesso al credito, in particolare per le PMI, conciliando il rafforzamento della stabilità bancaria con il sostegno agli investimenti e alla crescita.
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4. Digitalizzazione della finanza (MiCA, DORA, DLT, PSD3)
La digitalizzazione sta trasformando i servizi finanziari europei, aprendo nuove opportunità per banche, fintech e imprese.
L’Unione europea accompagna questa evoluzione con norme sulle cripto-attività, sulla resilienza operativa digitale e sulla sperimentazione di infrastrutture di mercato innovative, affiancate dalla revisione delle regole sui pagamenti.
L’obiettivo è favorire l’innovazione in un contesto affidabile, rafforzando la tutela degli utenti, la sicurezza dei servizi e la concorrenza. Per le PMI, questo percorso può ampliare l’accesso a soluzioni finanziarie e di pagamento, purché l’attuazione sia sostenuta da regole chiare e requisiti proporzionati.
MiCA: un quadro comune per le cripto-attività
Il Regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCA, disciplina le cripto-attività rientranti nel suo ambito e i relativi servizi, introducendo requisiti differenziati di autorizzazione, trasparenza, governance e tutela dei clienti. Le disposizioni sui token collegati ad attività e sui token di moneta elettronica, comunemente ricondotti alle stablecoin, si applicano dal 30 giugno 2024; le altre principali disposizioni dal 30 dicembre 2024. Il periodo transitorio massimo per i fornitori già operativi si è concluso il 1° luglio 2026, con termini più brevi in alcuni Stati membri.
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DORA: resilienza operativa digitale
Il Regolamento (UE) 2022/2554, noto come DORA, è applicabile dal 17 gennaio 2025. Stabilisce requisiti comuni per la gestione dei rischi informatici, la segnalazione degli incidenti gravi, i test di resilienza e la gestione dei rapporti con i fornitori di servizi tecnologici. Introduce inoltre un quadro di sorveglianza sui fornitori terzi critici, inclusi determinati operatori cloud.
Le disposizioni sono integrate da standard tecnici elaborati dalle autorità europee di vigilanza e mirano a garantire la continuità dei servizi finanziari anche in caso di attacchi o gravi interruzioni operative.
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DLT Pilot Regime: sperimentazione nelle infrastrutture di mercato
Il DLT Pilot Regime consente di sperimentare la negoziazione e il regolamento di strumenti finanziari attraverso tecnologie a registro distribuito, tra cui la blockchain, beneficiando di deroghe mirate e soggette a condizioni di tutela degli investitori e dei mercati. Il regime non scade automaticamente nel 2026: il suo funzionamento è oggetto di valutazione e l’ESMA ha raccomandato modifiche per ampliarne l’utilizzo e renderlo permanente.
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PSD3 e PSR: la revisione dei servizi di pagamento
Il pacchetto presentato dalla Commissione nel giugno 2023 comprende una nuova direttiva sui servizi di pagamento (PSD3) e un regolamento (PSR). Mira a contrastare le frodi, rafforzare i diritti degli utenti, migliorare la trasparenza e rimuovere ostacoli al funzionamento dell’open banking. Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo politico provvisorio nel novembre 2025; questo passaggio va distinto dall’adozione formale e dalle successive scadenze di applicazione.
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Nel complesso, queste iniziative favoriscono nuovi modelli di business e servizi più sicuri. Gli effetti variano secondo il ruolo degli operatori: banche e fintech devono adeguare organizzazione e processi, mentre le PMI possono beneficiare di maggiore scelta, trasparenza e affidabilità nell’utilizzo dei servizi finanziari digitali.
5. Fondi di investimento alternativi (AIFMD II)
La direttiva AIFMD II, entrata in vigore a marzo 2024, rappresenta un aggiornamento significativo del quadro normativo europeo sui fondi di investimento alternativi (hedge funds, private equity, fondi immobiliari, fondi di credito, ecc.).
L’obiettivo è rafforzare la protezione degli investitori, migliorare la gestione dei rischi e favorire una vigilanza più armonizzata a livello europeo.
Le principali novità introdotte dalla direttiva includono:
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Gestione del rischio di liquidità
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Rafforzati gli obblighi di stress test e piani di gestione delle crisi di liquidità.
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Supervisione specifica per i fondi che investono in asset illiquidi (es. immobili, infrastrutture).
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Fondi di prestito (loan-originating funds)
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Nuove regole per i fondi che erogano prestiti diretti alle imprese.
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Limiti al livello di leva finanziaria.
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Requisiti per garantire che i prestiti siano concessi in modo prudente e non destabilizzino i mercati.
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Depositarie e sub-depositarie
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Rafforzato il ruolo dei depositari, con maggiore chiarezza sulle responsabilità.
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Apertura, a determinate condizioni, alla possibilità di nomina di depositari in Stati membri diversi da quello del gestore (cross-border depository regime).
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Trasparenza e reporting
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Informazioni più dettagliate sugli investimenti, sui rischi e sui costi, a beneficio degli investitori istituzionali.
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Obblighi di notifica più stringenti verso le autorità nazionali e l’ESMA.
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Cooperazione transfrontaliera
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Rafforzamento della vigilanza incrociata e del coordinamento tra Stati membri.
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Obiettivo: ridurre arbitraggi normativi e aumentare la coerenza del mercato europeo dei fondi.
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Timeline
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Marzo 2024: entrata in vigore della direttiva.
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Aprile 2026: termine per il recepimento da parte degli Stati membri.
Implicazioni
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Per i gestori: aumento degli obblighi di compliance, in particolare per chi gestisce fondi di credito.
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Per gli investitori: maggiori garanzie di trasparenza e di tutela.
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Per i mercati: quadro più armonizzato e stabile, a favore dell’integrazione europea.
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6. Antiriciclaggio e l’Autorità europea AMLA
Il pacchetto antiriciclaggio adottato nel 2024 rafforza il quadro europeo per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il regolamento antiriciclaggio (AMLR), la sesta direttiva antiriciclaggio (AMLD VI) e il regolamento istitutivo di AMLA introducono regole più armonizzate e una maggiore cooperazione tra le autorità, riducendo la frammentazione dei sistemi nazionali.
La nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), con sede a Francoforte, è operativa dal 1° luglio 2025. Coordina la vigilanza nazionale e sostiene la collaborazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU). Dal 2028 assumerà inoltre la vigilanza diretta su una prima selezione di 40 operatori o gruppi finanziari ad alto rischio con attività transfrontaliere.
Il Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR) introduce regole comuni per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Banche, intermediari e altri operatori interessati dovranno identificare i clienti e le persone che possiedono o controllano le società, valutare i rischi e segnalare le operazioni sospette. Il regolamento armonizza inoltre gli obblighi di controllo interno e introduce un limite europeo di 10.000 euro ai pagamenti commerciali in contanti, consentendo agli Stati membri di mantenere limiti inferiori. Si applicherà generalmente dal 10 luglio 2027, con una scadenza differita al 2029 per determinati operatori del settore calcistico.
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La Direttiva (UE) 2024/1640 (AMLD VI) disciplina invece l’organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio: il funzionamento dei registri dei titolari effettivi, i compiti delle autorità di vigilanza e delle unità di informazione finanziaria, nonché la cooperazione e lo scambio di informazioni. Il termine generale di recepimento è il 10 luglio 2027. Alcune disposizioni seguono scadenze specifiche: quelle relative ai registri dei titolari effettivi devono essere recepite entro il 10 luglio 2026, mentre l’interconnessione dei registri dei conti bancari è prevista entro il 10 luglio 2029.
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AMLA accompagna l’attuazione attraverso standard comuni, coordinamento delle autorità nazionali e sostegno alle analisi congiunte delle FIU. La selezione dei soggetti sottoposti a vigilanza diretta avverrà nel 2027, in preparazione dell’avvio nel 2028.
Per gli operatori finanziari e non finanziari interessati, il nuovo quadro richiederà l’adeguamento delle procedure interne e dei controlli, con l’obiettivo di rendere gli obblighi più uniformi e la prevenzione più efficace in tutta l’Unione.
7. Savings and Investments Union e semplificazione normativa
La Savings and Investments Union (SIU), presentata dalla Commissione europea il 19 marzo 2025, sviluppa il progetto dell’Unione dei mercati dei capitali, affiancandolo al rafforzamento dell’integrazione bancaria.
L’obiettivo è collegare meglio il risparmio dei cittadini agli investimenti produttivi, ampliando le opportunità di finanziamento per imprese, PMI e aziende innovative.
Tra il 2025 e il 2026, la strategia si è tradotta in iniziative sui conti di risparmio e investimento, sulle pensioni integrative, sulle cartolarizzazioni e sull’integrazione dei mercati. A queste si aggiungono le nuove norme sull’insolvenza e la comunicazione sulla competitività bancaria del luglio 2026. Il percorso combina misure già adottate, raccomandazioni e proposte legislative ancora in negoziazione.
Risparmio e partecipazione dei cittadini
Il 30 settembre 2025 la Commissione ha adottato una strategia per l’alfabetizzazione finanziaria e una raccomandazione sui conti di risparmio e investimento, destinata a favorire strumenti semplici e accessibili per investire nei mercati dei capitali. Si tratta di indirizzi rivolti agli Stati membri, che non istituiscono automaticamente un conto europeo uniforme.
L’obiettivo è ampliare le possibilità di investimento dei cittadini, rafforzandone conoscenze e capacità di scelta.
Pensioni integrative e investimenti a lungo termine
Il pacchetto presentato nel novembre 2025 propone di aggiornare il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) e il quadro dei fondi pensione occupazionali (IORP II). Nel giugno 2026 il Consiglio ha adottato le proprie posizioni negoziali su entrambe le proposte. Le revisioni mirano a rendere la previdenza integrativa più accessibile ed efficiente, facilitare le attività transfrontaliere e sostenere gli investimenti a lungo termine, nel rispetto delle caratteristiche dei sistemi nazionali. Queste posizioni non equivalgono all’adozione definitiva delle nuove norme.
Finanziamento delle imprese e riduzione delle barriere
La SIU punta a diversificare le fonti di finanziamento delle imprese, integrando il credito bancario con mercati dei capitali più profondi. La revisione del quadro sulle cartolarizzazioni, sulla quale il Consiglio ha concordato la propria posizione nel dicembre 2025, mira a semplificare le regole e favorire il finanziamento dell’economia reale, comprese PMI e infrastrutture. Un avanzamento concreto riguarda l’insolvenza: nel marzo 2026 è stata adottata definitivamente la direttiva che armonizza alcuni aspetti delle procedure nazionali. Le misure mirano a migliorare il recupero dei crediti e l’efficienza delle procedure, riducendo l’incertezza per gli investitori transfrontalieri. L’adozione va distinta dal successivo recepimento nazionale.
Integrazione dei mercati e competitività bancaria
Il pacchetto su integrazione dei mercati e supervisione, presentato il 4 dicembre 2025, propone di rimuovere ostacoli alle attività transfrontaliere e rafforzare la coerenza della vigilanza europea, anche attraverso un maggiore ruolo dell’ESMA. Le modifiche proposte devono completare l’iter legislativo.
Il 17 luglio 2026, la Commissione ha inoltre adottato una comunicazione sulla competitività del settore bancario, inserendo pienamente la dimensione bancaria nell’attuazione della SIU. Il documento individua interventi per rafforzare il mercato unico bancario, migliorare il quadro regolamentare e sostenere la capacità delle banche di finanziare crescita e innovazione, preservando la stabilità finanziaria. È un indirizzo politico per ulteriori interventi, non una modifica immediata dei requisiti prudenziali.
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8. Finanza sostenibile e reporting ESG
L’Unione europea ha sviluppato un quadro di finanza sostenibile che combina rendicontazione delle imprese, trasparenza dei prodotti finanziari e criteri comuni per identificare le attività sostenibili. I principali strumenti sono la direttiva CSRD, il regolamento SFDR e la Tassonomia europea.
Tra il 2025 e il 2026, questo quadro è stato interessato da interventi di semplificazione volti a ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la chiarezza delle informazioni e rendere gli obblighi più proporzionati alle dimensioni delle imprese.
CSRD e standard di rendicontazione
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) disciplina la comunicazione delle informazioni sui rischi, sulle opportunità e sugli impatti delle imprese in materia di sostenibilità, attraverso gli standard europei ESRS. La revisione approvata definitivamente nel febbraio 2026, nell’ambito dell’Omnibus I, restringe il perimetro generale alle imprese con più di 1.000 dipendenti e oltre 450 milioni di euro di ricavi netti annui, eliminando l’estensione prevista alle PMI quotate.
Sono inoltre previste misure transitorie per alcune imprese precedentemente soggette agli obblighi e successivamente escluse. Gli ESRS semplificati, adottati dalla Commissione nel luglio 2026 e successivamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale, aggiornano il quadro tecnico della rendicontazione. La loro applicazione è prevista per gli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata per il 2026 alle condizioni previste.
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SFDR e trasparenza dei prodotti finanziari
Il Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) impone agli operatori finanziari obblighi informativi sui rischi e sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti. Gli articoli 6, 8 e 9 definiscono regimi di informativa differenti e non costituiscono una certificazione europea della sostenibilità. Nel novembre 2025, la Commissione ha presentato una proposta di revisione che introduce categorie di prodotti dedicate alla transizione, agli approcci ESG di base e agli investimenti sostenibili. L’obiettivo è rendere le informazioni più comprensibili e comparabili e contrastare il greenwashing. Le nuove categorie proposte vanno distinte dalle disposizioni attualmente applicabili.
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Tassonomia europea
La Tassonomia UE stabilisce criteri comuni per individuare le attività economiche sostenibili sotto il profilo ambientale. Le semplificazioni adottate nel luglio 2025 si applicano dal 1° gennaio 2026, anche alla rendicontazione relativa all’esercizio 2025, e alleggeriscono gli obblighi informativi e alcuni criteri tecnici. Queste semplificazioni non equivalgono al riconoscimento automatico di un’attività come sostenibile.
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Rendicontazione volontaria e PMI
Le PMI possono continuare a ricevere richieste di informazioni ESG da banche, investitori e grandi imprese clienti, anche quando non sono soggette alla CSRD. Per rendere queste richieste più gestibili, il quadro europeo valorizza una rendicontazione volontaria e proporzionata.
Il nuovo standard volontario di rendicontazione di sostenibilità, pubblicato nel settembre 2026 e basato sul VSME sviluppato da EFRAG, offre alle imprese interessate uno strumento comune per organizzare e comunicare tali informazioni. Il suo utilizzo resta volontario e mira a ridurre la moltiplicazione di questionari e richieste non uniformi.
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Approfondimenti sul dossier finanziario e link utili:
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Quadro generale: Commissione europea – Politiche finanziarie
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Regole fiscali e Patto di Stabilità: Il nuovo quadro fiscale UE – Bruegel
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Aggiornamenti normativi: ECB Financial Stability Review
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Digital finance: Approfondimento MiCA e DORA
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AMLA e antiriciclaggio: European Banking Authority – AML/CFT
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Timeline su nuove proposte e semplificazione: EC 2025 Work Programme