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La semplificazione normativa è uno degli assi centrali dell’agenda della Commissione europea per la competitività e per il mercato unico. Essa rientra nel quadro del Competitiveness Compass e dell’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25% per tutte le imprese e di almeno il 35% per le PMI. In questo contesto, la Commissione ha avviato una serie di pacchetti legislativi “Omnibus”, volti a modificare simultaneamente più atti normativi esistenti in uno stesso ambito di policy.

Questa agenda si collega anche alla One Europe, One Market Roadmap, la tabella di marcia concordata il 24 aprile 2026 da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea per rafforzare il mercato unico e la competitività europea entro la fine del 2027. La Roadmap individua una serie di iniziative legislative e politiche prioritarie, con obiettivi temporali chiari e un monitoraggio periodico dei progressi. Il relativo sito dedicato alla strategia europea consente di seguire l’avanzamento dei principali file Omnibus, offrendo una visione d’insieme dello stato di attuazione dell’agenda europea di semplificazione.

La Commissione europea ha finora proposto i seguenti pacchetti Omnibus di semplificazione:

3. Omnibus III - Politica agricola comune

Il terzo pacchetto Omnibus è dedicato alla semplificazione della Politica agricola comune — PAC 2023-2027. La proposta è stata presentata dalla Commissione europea il 14 maggio 2025 ed è stata approvata in tempi particolarmente rapidi: Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio il 10 novembre 2025, il Parlamento ha adottato la propria posizione il 16 dicembre 2025 e il Consiglio ha dato il via libera finale il 18 dicembre 2025. L’atto finale è il Regolamento (UE) 2025/2649, firmato il 19 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 1º gennaio 2026.

Secondo le stime della Commissione europea, il pacchetto può generare risparmi amministrativi annui pari a circa 1,58 miliardi di euro per gli agricoltori e 210 milioni di euro per le amministrazioni nazionali. L’obiettivo è ridurre complessità amministrativa, controlli ripetitivi e obblighi di rendicontazione, rendendo più semplice l’attuazione della PAC senza modificarne l’impianto generale.

  • L’Omnibus III interviene sulla PAC già in vigore, introducendo semplificazioni mirate per agricoltori, beneficiari e amministrazioni nazionali. Il regolamento modifica due atti fondamentali della PAC 2023-2027: il Regolamento (UE) 2021/2115, relativo ai piani strategici della PAC, e il Regolamento (UE) 2021/2116, relativo a finanziamento, gestione e monitoraggio. Si tratta di un intervento puntuale sulla politica agricola già operativa, nato anche in risposta alle pressioni emerse negli ultimi anni dal settore agricolo, dove la complessità degli adempimenti europei è stata indicata come uno dei principali fattori di difficoltà per le aziende.

    Un primo ambito riguarda la condizionalità, cioè l’insieme delle regole minime che gli agricoltori devono rispettare per ricevere i pagamenti della PAC. Tra queste rientrano le BCAA/GAEC, ossia le buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni. Il nuovo regolamento introduce maggiore flessibilità, in particolare per alcune categorie di aziende. Per le parti dell’azienda già certificate biologiche o in conversione al biologico, gli agricoltori sono considerati automaticamente conformi ad alcuni standard ambientali della PAC. L’obiettivo è evitare duplicazioni tra i controlli legati alla certificazione biologica e quelli previsti dalla PAC.

    Sempre in materia di condizionalità, il regolamento introduce semplificazioni legate alla dimensione aziendale. Le aziende fino a 10 ettari sono esentate dai controlli di condizionalità e dalle relative sanzioni. Inoltre, le aziende fino a 30 ettari non sono soggette ai controlli e alle sanzioni relativi alla BCAA 7, che riguarda la rotazione delle colture. Viene anche eliminato l’obbligo per gli Stati membri di riesaminare ogni anno i sistemi di controllo della condizionalità, riducendo gli adempimenti amministrativi a carico delle autorità nazionali.

    Un’altra modifica riguarda lo status dei terreni arabili. Il regolamento prevede che i terreni classificati come arabili al 1º gennaio 2026 possano mantenere tale status anche se non vengono arati, lavorati o riseminati. La misura punta ad evitare interventi agricoli motivati da esigenze amministrative più che produttive o ambientali.

    Il pacchetto rafforza anche il sostegno ai piccoli agricoltori. Il pagamento annuale semplificato per le piccole aziende può arrivare fino a 3.000 euro, mentre viene introdotto un sostegno una tantum fino a 75.000 euro per lo sviluppo aziendale delle piccole aziende agricole. La logica è rendere più proporzionato il rapporto tra importo degli aiuti e adempimenti richiesti, evitando che le aziende più piccole debbano sostenere lo stesso carico burocratico delle aziende di maggiori dimensioni.

    Un ulteriore capitolo riguarda i pagamenti PAC. A livello nazionale, l’AGEA (l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), ha dato attuazione alle disposizioni del nuovo regolamento con la Circolare n. 9304 del 4 febbraio 2026, fornendo le prime indicazioni operative sulle misure direttamente applicabili. Tra queste rientra la stabilizzazione degli anticipi PAC: a partire dal 2026, gli Organismi pagatori devono erogare gli anticipi nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre, applicando in via ordinaria le nuove percentuali previste dal regolamento, pari al 70% per i pagamenti diretti e all’85% per gli interventi di sviluppo rurale. Non sarà quindi più necessario attendere specifici regolamenti europei o ulteriori circolari AGEA per autorizzare tali anticipi.

    Sul fronte dei controlli, viene rafforzato il principio del “controllo unico”: quando un beneficiario è selezionato per un controllo in loco, le autorità dovranno evitare, per quanto possibile, ulteriori verifiche fisiche nello stesso anno. La misura non elimina i controlli, ma punta a renderli più coordinati e meno ripetitivi.

    Questa semplificazione è accompagnata da un maggiore ricorso agli strumenti digitali. Gli Stati membri possono evitare le visite in azienda quando i requisiti possono essere verificati attraverso il Sistema di monitoraggio delle superfici, basato sull’osservazione satellitare e su strumenti digitali. Inoltre, le fotografie georeferenziate scattate dal beneficiario o dal CAA e collegate al Piano di coltivazione grafico possono essere utilizzate come prova ai fini dell’erogazione dell’aiuto. In questo modo, i controlli fisici possono essere limitati ai casi in cui emergano dubbi o incoerenze non risolvibili con strumenti digitali.

    Per le amministrazioni nazionali, il regolamento semplifica la gestione dei piani strategici PAC. Le modifiche considerate strategiche continuano a richiedere l’approvazione della Commissione europea, mentre per modifiche meno rilevanti è previsto un percorso più snello, basato sulla notifica. Questo dovrebbe permettere agli Stati membri di adattare più rapidamente i propri piani ad esigenze operative, crisi o difficoltà applicative.

    Il regolamento elimina inoltre l’annual performance clearance, cioè una verifica annuale della performance collegata all’attuazione della PAC. La cancellazione di questo passaggio riduce gli obblighi di rendicontazione e controllo per gli Stati membri, pur mantenendo il quadro generale di monitoraggio della politica agricola.

    Il pacchetto introduce poi maggiore flessibilità per la gestione delle crisi. Gli Stati membri possono prevedere pagamenti di crisi per agricoltori attivi colpiti da disastri naturali, eventi climatici avversi o eventi catastrofici, con l’obiettivo di garantire la continuità dell’attività agricola e sostenere le aziende nei momenti di maggiore difficoltà.

    Un altro ambito riguarda gli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR. Il regolamento amplia il ricorso alle opzioni semplificate di costo, consentendo per alcune categorie di spesa l’utilizzo di metodi di calcolo forfettari o standardizzati già previsti in altri fondi europei. Questa possibilità riguarda, tra l’altro, i costi indiretti, i costi del personale e altri costi ammissibili fino al 40% dei costi del personale. L’obiettivo è rendere più semplice la rendicontazione degli investimenti e ridurre il carico amministrativo per beneficiari e amministrazioni.

    Una novità specifica interessa il settore zootecnico. In deroga al principio generale di non ammissibilità dell’acquisto di animali, il regolamento consente di finanziare l’acquisto di bovini, ovini e caprini di razza pura ad alto valore genetico destinati alla riproduzione. La misura è finalizzata a migliorare la qualità e la produttività del patrimonio zootecnico oppure a preservare razze rare o locali. Al di fuori di queste finalità specifiche, l’acquisto di animali resta escluso dalle spese ammissibili.

    Infine, la circolare AGEA richiama le nuove modalità di valutazione della qualità dei sistemi di controllo della PAC. A partire dal 2026, la valutazione relativa a SIPA, GSA e AMS sarà svolta in modo unitario e integrato a livello nazionale, superando le precedenti valutazioni separate. AGEA coordinerà inoltre una procedura di rilevazione anticipata delle criticità, con l’obiettivo di prevenire rettifiche finanziarie e favorire l’adozione tempestiva di misure correttive prima delle verifiche della Commissione.

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4. Omnibus IV - Small mid-caps, digitalizzazione e specifiche comuni

Il quarto pacchetto Omnibus, presentato dalla Commissione europea il 21 maggio 2025, riguarda la semplificazione del mercato unico, con particolare attenzione alle small mid-caps, alla digitalizzazione della normativa sui prodotti, all’allineamento delle specifiche comuni e al rinvio degli obblighi di due diligence nel settore delle batterie. Il pacchetto comprende cinque proposte: una modifica al regolamento batterie, due proposte sulle small mid-caps e due proposte sulla digitalizzazione e sulle specifiche comuni nella legislazione di prodotto. La componente “batterie” è già stata definitivamente adottata, mentre sulle altre quattro proposte Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio il 9 giugno 2026; l’iter non è quindi ancora concluso e non sono ancora avviati i triloghi.

Secondo le stime della Commissione europea, le misure dell’Omnibus IV dovrebbero consentire alle imprese europee risparmi amministrativi pari a circa 400 milioni di euro all’anno. Tali risparmi derivano soprattutto dall’estensione di alcune semplificazioni alle small mid-caps, dalla riduzione degli obblighi cartacei nella legislazione di prodotto, dalla digitalizzazione delle dichiarazioni e delle istruzioni d’uso, da modalità più semplici per dimostrare la conformità dei prodotti e da un’applicazione più graduale degli obblighi di due diligence nel settore delle batterie.

  • Il pacchetto Omnibus IV affronta quindi in modo integrato quattro ambiti: batterie, small mid-caps, digitalizzazione della normativa sui prodotti e specifiche comuni. La componente “batterie” è l’unica parte del pacchetto già diventata legge. Il Regolamento (UE) 2025/1561, entrato in vigore il 31 luglio 2025, modifica il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e sui rifiuti di batterie, rinviando di due anni l’applicazione degli obblighi di due diligence lungo la catena di approvvigionamento. In concreto, gli obblighi che avrebbero dovuto applicarsi dal 18 agosto 2025 si applicheranno dal 18 agosto 2027.

    Il regolamento batterie del 2023 aveva introdotto obblighi volti ad assicurare che alcune materie prime utilizzate nelle batterie, in particolare cobalto, litio, nichel e grafite naturale, fossero approvvigionate in modo responsabile. Le imprese interessate sono tenute ad adottare politiche di due diligence, valutare i rischi sociali e ambientali nella catena di fornitura, predisporre misure per prevenirli o mitigarli e far verificare il sistema da organismi terzi. Il rinvio mira quindi a concedere più tempo a produttori, importatori ed esportatori di batterie per prepararsi a regole complesse, che richiedono la mappatura e il controllo delle catene di fornitura delle materie prime critiche.

    La seconda componente riguarda le small mid-caps, cioè le imprese che hanno superato la soglia delle PMI ma non possono ancora essere considerate grandi imprese. Nel sistema europeo, la definizione di PMI si ferma normalmente a 250 dipendenti. Quando un’impresa supera questa soglia, anche di poco, può perdere in modo improvviso semplificazioni, agevolazioni e obblighi proporzionati previsti per le PMI, pur non avendo ancora la capacità organizzativa, amministrativa e finanziaria di una grande azienda. È il cosiddetto effetto “scalino”, che può trasformare la crescita dimensionale in un aggravio regolatorio. Per affrontare questo problema, l’Omnibus IV introduce una categoria intermedia. Nell’accordo provvisorio raggiunto da Parlamento europeo e Consiglio, sono considerate small mid-caps le imprese con meno di 1.000 dipendenti e con un fatturato annuo fino a 200 milioni di euro, oppure un totale di bilancio fino a 172 milioni di euro. In termini pratici, questo significa riconoscere che un’impresa con 300, 500 o 800 dipendenti può avere esigenze diverse da una multinazionale, soprattutto quando deve confrontarsi con obblighi amministrativi, requisiti documentali, rendicontazioni o procedure tecniche complesse. La misura punta a sostenere lo scale-up delle imprese europee, evitando che il superamento della soglia di PMI diventi un disincentivo alla crescita.

    Il terzo asse riguarda la digitalizzazione della normativa sui prodotti. Molte regole europee sui prodotti richiedono ancora documenti, istruzioni, dichiarazioni o comunicazioni in formato cartaceo, con costi e duplicazioni per imprese e autorità pubbliche. L’Omnibus IV introduce il principio digital by default, cioè la possibilità di utilizzare il formato digitale come modalità ordinaria per adempiere a determinati obblighi. Tra gli esempi più rilevanti vi è la dichiarazione UE di conformità, cioè il documento con cui il fabbricante dichiara che un prodotto rispetta le norme europee applicabili. Con la semplificazione, questo documento potrà essere gestito più facilmente in formato digitale. Lo stesso vale per alcuni scambi tra imprese e autorità nazionali competenti, nonché per le istruzioni d’uso, che potranno essere fornite in formato digitale anziché sempre su carta. Secono la proposta della Commissione, quando pero’ le informazioni riguardano aspetti essenziali di sicurezza e vi è un rischio di grave danno, dovrà restare disponibile anche il formato cartaceo. In altri termini, il pacchetto punta a ridurre la carta dove non è necessaria, senza compromettere l’accesso alle informazioni fondamentali per usare un prodotto in sicurezza.

    Il quarto elemento riguarda le specifiche comuni. Molte norme europee sui prodotti fissano requisiti generali di sicurezza, qualità o prestazione, mentre i dettagli tecnici vengono spesso definiti attraverso norme armonizzate elaborate dagli organismi europei di normazione. Quando un’impresa rispetta questi standard, può dimostrare più facilmente che il proprio prodotto è conforme alla normativa UE. Il problema nasce quando gli standard tecnici non sono ancora disponibili, arrivano in ritardo o non coprono adeguatamente tutti i requisiti richiesti dalla legislazione. In questi casi le imprese possono trovarsi in una situazione di incertezza: la legge chiede di dimostrare la conformità del prodotto, ma manca uno standard tecnico chiaro da seguire.

    Per questo l’Omnibus IV introduce le specifiche comuni come strumento di riserva. Si tratta di indicazioni tecniche adottate dalla Commissione europea che le imprese possono utilizzare per dimostrare la conformità dei prodotti quando le norme armonizzate mancano o non sono sufficienti. L’accordo provvisorio chiarisce però che non devono diventare la regola ordinaria: il sistema principale resta quello delle norme armonizzate, mentre le specifiche comuni servono come soluzione alternativa nei casi eccezionali in cui gli standard non siano disponibili o non rispondano adeguatamente alle esigenze della normativa.

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5. Omnibus V - Prontezza nel settore della difesa

La Commissione europea ha presentato il Defence Readiness Omnibus il 17 giugno 2025, come quinto pacchetto di semplificazione volto a rafforzare la prontezza industriale e tecnologica europea nel settore della difesa. Il Consiglio ha adottato la propria posizione il 26 novembre 2025 e Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio il 10 giugno 2026. Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio il 10 giugno 2026. L’iter legislativo si avvia ora alla sua naturale conclusione con le ordinarie procedure di adozione formale da parte delle due istituzioni.

Il pacchetto si inserisce nel quadro del White Paper for European Defence Readiness 2030 e del piano Readiness 2030/ReArm Europe, attraverso cui l’UE intende facilitare fino a 800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in difesa nei prossimi quattro anni. Il Defence Readiness Omnibus non crea da solo queste risorse, ma mira a rimuovere gli ostacoli normativi e amministrativi che possono rallentare investimenti, produzione, appalti, autorizzazioni e cooperazione transfrontaliera nel settore della difesa. Secondo lo Staff Working Document della Commissione, le semplificazioni previste dal pacchetto potrebbero generare benefici economici complessivi compresi tra 42,5 e 51,3 miliardi di euro nel periodo 2026-2036.

  • Il Defence Readiness Omnibus interviene su un insieme di regole e procedure che incidono direttamente sulla capacità dell’UE di accelerare investimenti, produzione, appalti e cooperazione industriale nel settore della difesa.

    Il pacchetto comprende due proposte di regolamento, una proposta di direttiva e alcuni progetti di atti delegati. In termini pratici, modifica norme già esistenti per rendere più rapidi e meno onerosi alcuni passaggi oggi considerati troppo lenti: autorizzazioni per nuovi progetti industriali, appalti pubblici nel settore della difesa, trasferimenti di prodotti militari tra Stati membri, accesso ai fondi europei e applicazione di alcune regole ambientali e chimiche a progetti rilevanti per la defence readiness.

    Un primo asse riguarda le autorizzazioni per i progetti legati alla defence readiness. Si tratta, ad esempio, di nuovi impianti produttivi, ampliamenti di siti industriali, infrastrutture o attività necessarie per aumentare la capacità produttiva nel settore della difesa. L’accordo provvisorio introduce un quadro armonizzato per accelerare il rilascio dei permessi, fissando una durata massima del procedimento pari a 102 giorni lavorativi. Se l’autorità competente non decide entro il termine previsto, la richiesta potrà essere considerata approvata in via tacita. Questa regola non è però assoluta: gli Stati membri potranno prevedere deroghe, in particolare quando vi siano gravi rischi per la salute umana o per la sicurezza nazionale. L’obiettivo è ridurre i ritardi amministrativi senza eliminare le garanzie essenziali.

    Un secondo asse riguarda gli appalti pubblici nel settore della difesa. Le regole attuali sono spesso considerate complesse e poco adatte a un contesto in cui gli Stati membri devono ricostituire scorte, acquistare rapidamente capacità già disponibili sul mercato e cooperare tra loro. L’Omnibus introduce quindi maggiore flessibilità: aumenta alcune soglie previste dalla direttiva sugli appalti della difesa, così da concentrare gli obblighi più onerosi sui contratti più rilevanti; facilita gli acquisti congiunti occasionali tra Stati membri; rende più semplice l’uso di accordi quadro; e introduce una regola “de minimis” per alcune modifiche contrattuali, evitando che cambiamenti limitati comportino procedure sproporzionate.

    Un terzo elemento riguarda i trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa. Oggi il trasferimento di componenti, sistemi o prodotti militari tra Stati membri può richiedere autorizzazioni e passaggi amministrativi che rallentano la produzione e la cooperazione industriale, soprattutto quando un progetto coinvolge imprese situate in più Paesi europei. L’accordo introduce due nuove licenze generali obbligatorie: una per i trasferimenti tra fornitori e destinatari certificati e una per i trasferimenti nell’ambito di partenariati industriali intra-UE. L’obiettivo è rendere più fluido il movimento di prodotti e componenti della difesa all’interno del mercato europeo, riducendo ritardi e frammentazione.

    Il pacchetto interviene anche sul Fondo europeo per la difesa — EDF, lo strumento con cui l’UE finanzia progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, coinvolgendo imprese, centri di ricerca e Stati membri. L’Omnibus semplifica le procedure di candidatura e gestione dei progetti, punta a ridurre gli oneri amministrativi per i partecipanti e rende l’attuazione del Fondo più prevedibile. L’accordo provvisorio rafforza inoltre gli incentivi alla partecipazione delle PMI, prevedendo un aumento del bonus di finanziamento per i progetti che coinvolgono piccole e medie imprese. Viene anche chiarito il delicato equilibrio tra il diritto degli Stati membri cofinanziatori ad accedere ai risultati dei progetti e la tutela della proprietà intellettuale delle imprese partecipanti.

    Un altro blocco riguarda l’applicazione della normativa ambientale e chimica alle attività connesse alla difesa. Il pacchetto chiarisce come alcune deroghe già previste dal diritto UE possano essere utilizzate per finalità di defence readiness, mantenendo comunque un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. In particolare, vengono chiariti alcuni aspetti relativi alla normativa sulle sostanze chimiche, inclusi i casi in cui esigenze di difesa possono richiedere flessibilità nell’uso di sostanze critiche. Il punto politico è bilanciare due obiettivi: evitare che regole generali rallentino progetti essenziali per la sicurezza e impedire, al tempo stesso, che la semplificazione diventi un abbassamento generalizzato degli standard ambientali e sanitari.

    Il pacchetto affronta infine l’accesso ai finanziamenti. La Commissione ha proposto di chiarire meglio l’ammissibilità degli investimenti nel settore della difesa nell’ambito di strumenti europei come InvestEU e di fornire maggiore certezza agli investitori, anche rispetto alla finanza sostenibile. Il messaggio è che la difesa, pur mantenendo specificità e limiti legati a determinate armi proibite a livello internazionale, non deve essere automaticamente esclusa dai canali di finanziamento quando contribuisce alla sicurezza e alla resilienza europea.

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6. Omnibus VI - Chimica

Il sesto pacchetto Omnibus, presentato dalla Commissione europea l’8 luglio 2025, riguarda la semplificazione della normativa europea sui prodotti chimici. L’obiettivo è ridurre costi di compliance e oneri amministrativi per le imprese della filiera chimica, mantenendo al tempo stesso un livello elevato di protezione della salute umana, dei consumatori e dell’ambiente. Il pacchetto comprende una componente “stop-the-clock”, già adottata come Regolamento (UE) 2025/2439, e una proposta di regolamento sostanziale, COM(2025) 531, relativa a CLP, cosmetici e prodotti fertilizzanti. Su quest’ultima proposta Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio il 17 giugno 2026, ma l’iter non è ancora formalmente concluso.

Secondo la Commissione europea, l’Omnibus VI dovrebbe generare risparmi annui per l’industria pari ad almeno 363 milioni di euro. Si tratta di un pacchetto particolarmente rilevante per un settore strategico, ad alta intensità regolatoria e centrale per molte filiere industriali europee. I risparmi deriverebbero soprattutto dalla semplificazione delle regole di etichettatura, dall’uso più ampio degli strumenti digitali, dal maggiore coordinamento delle date di applicazione e da procedure più chiare per prodotti chimici, cosmetici e fertilizzanti.

  • L’Omnibus VI interviene su tre ambiti principali della normativa chimica europea: classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele chimiche, prodotti cosmetici e prodotti fertilizzanti.

    La prima componente del pacchetto riguarda il regolamento CLP, Classification, Labelling and Packaging. Il regolamento CLP di base, cioè il Regolamento (CE) n. 1272/2008, stabilisce come le sostanze e le miscele chimiche devono essere classificate in base ai loro pericoli, etichettate e imballate prima di essere immesse sul mercato dell’Unione. Tale regolamento era stato modificato dal Regolamento (UE) 2024/2865, che aveva introdotto nuove prescrizioni su etichettatura, pubblicità, vendite a distanza e informazioni digitali.

    Con l’Omnibus VI, il legislatore è intervenuto anzitutto con il Regolamento (UE) 2025/2439, adottato il 26 novembre 2025 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 dicembre 2025. Si tratta della componente “stop-the-clock”, pensata per rinviare alcune date di applicazione e coordinare meglio le disposizioni transitorie della revisione CLP. In particolare, alcune scadenze previste al 1º luglio 2026 e al 1º gennaio 2027 sono state spostate al 1º gennaio 2028, così da dare più tempo alle imprese per adeguarsi ai nuovi obblighi.

    La seconda componente è la proposta di regolamento COM(2025) 531, presentata dalla Commissione l’8 luglio 2025, che modifica tre atti settoriali: il regolamento CLP, il Regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e il Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti. Questa parte contiene le semplificazioni sostanziali su requisiti, procedure, etichettatura e obblighi informativi. Su tale proposta Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio il 17 giugno 2026; l’accordo dovrà ora essere confermato formalmente dalle due istituzioni prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

    Per quanto riguarda il CLP, l’accordo provvisorio mira a rendere più flessibili alcuni obblighi di etichettatura introdotti dalla revisione del 2024. Il CLP stabilisce come devono essere indicate sui prodotti chimici le informazioni sui pericoli, ad esempio pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza. L’Omnibus VI mantiene l’obiettivo di garantire etichette chiare e leggibili, ma attenua l’approccio più rigido previsto dalla revisione precedente, soprattutto nei rapporti tra imprese. Nelle transazioni business-to-business, i criteri di leggibilità diventano meno prescrittivi su formato, caratteri e spaziature; per i prodotti destinati al pubblico restano invece garanzie più stringenti, affinché le informazioni essenziali di sicurezza continuino a essere facilmente leggibili.

    L’accordo introduce anche maggiore flessibilità per gli imballaggi di piccole dimensioni. In alcuni casi, infatti, lo spazio disponibile sull’etichetta non consente di riportare tutte le informazioni richieste in modo leggibile. Con l’Omnibus VI, le imprese potranno ricorrere più facilmente a soluzioni alternative, come etichette pieghevoli, informazioni sull’imballaggio esterno o strumenti digitali, purché le informazioni essenziali restino accessibili. L’obiettivo è evitare che obblighi pensati per imballaggi standard diventino sproporzionati per prodotti di dimensioni ridotte.

    Un altro cambiamento riguarda i tempi di aggiornamento delle etichette. Quando cambia la classificazione di una sostanza o di una miscela e il prodotto risulta più pericoloso di quanto indicato in precedenza, l’impresa deve aggiornare l’etichetta. L’accordo concede alcuni mesi aggiuntivi per procedere all’aggiornamento, così da rendere più realistici i tempi necessari per modificare imballaggi, etichette, sistemi informatici e materiali già in magazzino. Questo non elimina l’obbligo di aggiornare le informazioni di pericolo, ma rende più gestibile la transizione.

    Il pacchetto conferma inoltre una maggiore apertura agli strumenti digitali. Alcune informazioni potranno essere fornite più facilmente in formato digitale, ad esempio attraverso canali elettronici o collegamenti accessibili dal prodotto. Le informazioni essenziali di sicurezza, tuttavia, dovranno restare immediatamente disponibili quando necessario. La logica è quindi ridurre la carta e aumentare la flessibilità, senza compromettere la sicurezza degli utilizzatori.

    Il secondo blocco riguarda i prodotti cosmetici. Il regolamento sui cosmetici disciplina la sicurezza e l’immissione sul mercato di prodotti come creme, profumi, trucchi, shampoo e altri prodotti per la cura personale. L’Omnibus VI interviene soprattutto sui periodi transitori per l’eliminazione delle sostanze classificate come CMR, cioè cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. Invece di applicare un’unica scadenza uniforme, l’accordo prevede tempi più proporzionati al livello di rischio e invita la Commissione a pubblicare orientamenti sulle definizioni e sull’uso di sostanze alternative più sicure.

    Sempre in materia di cosmetici, l’accordo mantiene garanzie specifiche sui nanomateriali, utilizzati in alcuni prodotti per ottenere particolari effetti o prestazioni. Proprio per le loro caratteristiche, i nanomateriali possono richiedere valutazioni specifiche. Il compromesso conferma quindi l’obbligo di notifica estesa prima dell’immissione sul mercato dei cosmetici che li contengono, per assicurare un controllo preventivo adeguato a tutela della salute e dell’ambiente.

    Il terzo blocco riguarda i prodotti fertilizzanti. Le modifiche mirano a semplificare l’autorizzazione dei materiali che possono essere utilizzati nei fertilizzanti con marcatura CE. L’accordo chiede alla Commissione di modernizzare le regole di registrazione per alcuni componenti, come microrganismi, sottoprodotti di origine animale, polimeri e altri materiali che oggi sono difficili da registrare perché non rientrano chiaramente nelle categorie esistenti.

    Il pacchetto non elimina però i presidi di sicurezza. In particolare, l’accordo mantiene l’obbligo di registrazione REACH per alcune sostanze particolarmente problematiche soggette a classificazione armonizzata.

    Con l’accordo provvisorio del 17 giugno 2026, Parlamento europeo e Consiglio hanno previsto anche un ulteriore rinvio al 1º gennaio 2030, per allineare l’entrata in applicazione delle modifiche relative alle tre normative interessate: CLP, regolamento cosmetici e regolamento fertilizzanti

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7. Omnibus VII - Digitale

Il settimo pacchetto Omnibus, presentato dalla Commissione europea il 19 novembre 2025, riguarda la semplificazione della normativa digitale europea. Il pacchetto interviene su un quadro regolatorio ormai molto ampio, che comprende regole su dati, cybersicurezza, intelligenza artificiale, privacy digitale, identità elettronica e obblighi informativi per le imprese. L’obiettivo è ridurre sovrapposizioni, duplicazioni e incertezze applicative, mantenendo al tempo stesso le garanzie fondamentali per cittadini, consumatori e imprese. L’Omnibus VII comprende due proposte legislative principali: la proposta COM(2025) 836, relativa alla semplificazione di alcune disposizioni dell’AI Act, e la proposta COM(2025) 837, che interviene in modo trasversale sul più ampio quadro normativo digitale europeo. La componente sull’intelligenza artificiale è la più avanzata: Parlamento europeo e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio il 7 maggio 2026 e il Consiglio ha dato il via libera finale il 29 giugno 2026. La proposta COM(2025) 837 segue l’iter ordinario e deve ancora e negoziata.

Secondo la Commissione europea, il pacchetto digitale dovrebbe contribuire a ridurre i costi amministrativi fino a 5 miliardi di euro entro il 2029. I risparmi attesi derivano dalla semplificazione dell’attuazione dell’AI Act, dal riordino delle norme sui dati, dalla riduzione delle duplicazioni negli obblighi di notifica degli incidenti informatici, dalla razionalizzazione delle regole sui cookie e dalla maggiore certezza giuridica per imprese e pubbliche amministrazioni. Il pacchetto si collega inoltre alla più ampia strategia europea di semplificazione, con cui la Commissione punta a ridurre i costi amministrativi ricorrenti nel corso del mandato 2024-2029.

  • L’Omnibus VII interviene sul cosiddetto digital rulebook europeo per rendere più semplice e coerente l’applicazione delle regole digitali dell’UE.

    La prima proposta, COM(2025) 836, riguarda l’AI Act, cioè il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, costruito secondo un approccio basato sul rischio. L’Omnibus VII non rimette in discussione l’impianto generale dell’AI Act, ma ne modifica alcuni aspetti applicativi per evitare che imprese e autorità siano chiamate a rispettare obblighi complessi prima che siano disponibili standard tecnici, linee guida e strumenti di supporto. In particolare, le regole sui sistemi di IA ad alto rischio vengono rinviate: la nuova data di applicazione è fissata al 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio autonomi e al 2 agosto 2028 per i sistemi ad alto rischio incorporati in prodotti regolati da normative settoriali, come macchinari, dispositivi medici o giocattoli.

    La logica del rinvio è pratica: gli obblighi più complessi dell’AI Act dovrebbero essere applicati solo quando il quadro tecnico di riferimento sarà sufficientemente chiaro. La Commissione dovrà inoltre fornire orientamenti per aiutare gli operatori economici a rispettare i requisiti relativi ai sistemi ad alto rischio, riducendo il più possibile gli oneri di compliance.

    L’accordo sull’AI Act introduce anche alcune modifiche sostanziali. Viene inserito un nuovo divieto relativo alla generazione di contenuti sessuali o intimi non consensuali e di materiale pedopornografico tramite sistemi di IA. Viene inoltre ridotto da sei a tre mesi il periodo concesso ai fornitori per implementare soluzioni di trasparenza relative ai contenuti generati artificialmente, con nuova scadenza fissata al 2 dicembre 2026. Il pacchetto rinvia poi al 2 agosto 2027 il termine per l’istituzione delle sandbox regolatorie nazionali, cioè spazi controllati in cui imprese e autorità possono testare soluzioni di IA innovative in condizioni supervisionate.

    Un altro punto riguarda la supervisione dei sistemi di IA basati su modelli di uso generale, i cosiddetti general-purpose AI models. L’accordo chiarisce le competenze dell’AI Office, l’ufficio europeo incaricato di coordinare l’attuazione dell’AI Act, soprattutto nei casi in cui lo stesso fornitore sviluppi sia il modello di IA sia il sistema che lo utilizza. Sono però previste eccezioni in cui restano competenti le autorità nazionali, ad esempio per ambiti sensibili come attività di contrasto, gestione delle frontiere, autorità giudiziarie e istituzioni finanziarie.

    L’Omnibus VII interviene anche sul rapporto tra AI Act e normative settoriali. Alcuni prodotti, come macchinari, dispositivi medici, giocattoli, ascensori o imbarcazioni da diporto, sono già disciplinati da regole tecniche europee. Il pacchetto cerca quindi di evitare che le imprese debbano rispettare due insiemi di requisiti sovrapposti per lo stesso rischio. Per il regolamento macchine viene prevista una soluzione specifica: i requisiti relativi all’IA potranno essere integrati attraverso atti delegati nel quadro della normativa settoriale, invece di applicare in modo duplicativo le stesse disposizioni dell’AI Act.

    La seconda proposta, COM(2025) 837, è il Digital Omnibus Regulation. Questa parte interviene in modo trasversale su un ampio insieme di norme digitali europee, con l’obiettivo di ridurre sovrapposizioni, duplicazioni e incertezze applicative per imprese e amministrazioni. A differenza della proposta sull’AI Act, questa componente non ha ancora completato l’iter legislativo.

    Un primo ambito riguarda il riordino della normativa europea sui dati. Negli ultimi anni l’UE ha adottato diversi atti legislativi in materia di accesso, condivisione, riutilizzo e circolazione dei dati, tra cui il Data Act, il Data Governance Act, la Open Data Directive e il regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali. La proposta mira a consolidare parte di questo quadro normativo, integrando nel Data Act ristrutturato disposizioni oggi contenute in altri atti, così da rendere più semplice per le imprese capire quali regole si applicano all’accesso, alla condivisione e all’uso dei dati.

    Sempre in materia di dati, la proposta interviene sulle regole del Data Act relative al cambio di fornitore di servizi cloud. Il Data Act mira a rendere più semplice passare da un fornitore cloud a un altro, evitando situazioni di dipendenza tecnologica o contrattuale. Tuttavia, alcuni obblighi tecnici possono risultare sproporzionati per gli operatori più piccoli. Per questo la proposta introduce esenzioni mirate per le piccole imprese, mantenendo il principio della portabilità dei dati ma con adempimenti più proporzionati.

    La proposta prevede anche strumenti pratici per ridurre l’incertezza nei rapporti contrattuali legati ai dati. In particolare, la Commissione potrà mettere a disposizione modelli contrattuali per l’accesso e l’uso dei dati e clausole contrattuali standard per i contratti cloud. Per un’impresa, questo significa poter partire da schemi predisposti a livello europeo, invece di negoziare ogni volta da zero clausole complesse su accesso ai dati, uso dei dati, cambio di fornitore, responsabilità e interoperabilità.

    Un altro intervento riguarda il regolamento P2B, acronimo di platform-to-business, che disciplina i rapporti tra piattaforme online e imprese utenti. Il regolamento era stato introdotto per aumentare la trasparenza delle condizioni contrattuali, dei criteri di posizionamento e delle modalità con cui le piattaforme possono sospendere o limitare l’accesso delle imprese utenti. La proposta COM(2025) 837 ne prevede l’abrogazione, perché una parte delle sue disposizioni è stata nel frattempo superata o assorbita dal Digital Services Act, che contiene obblighi più ampi e aggiornati per le piattaforme online.

    La proposta interviene poi sul GDPR, il regolamento generale sulla protezione dei dati. Qui il punto è particolarmente sensibile. La Commissione propone di chiarire il trattamento dei dati pseudonimizzati, cioè dati che non identificano direttamente una persona ma che potrebbero essere ricollegati a un individuo se si dispone di informazioni aggiuntive. Secondo la proposta, tali dati non sarebbero considerati personali per un soggetto che non dispone ragionevolmente dei mezzi per re-identificare la persona. La proposta prevede inoltre che, a determinate condizioni, le imprese possano fondarsi sul “legittimo interesse” per utilizzare dati personali nell’addestramento o nel funzionamento di sistemi e modelli di IA. Si tratta di uno dei punti politicamente più delicati, perché incide sull’equilibrio tra innovazione, protezione dei dati personali e certezza giuridica per le imprese.

    Un altro ambito riguarda i cookie e le tecnologie di tracciamento. Oggi molti utenti si trovano davanti a richieste continue di consenso, spesso ripetitive e poco comprensibili. L’Omnibus VII mira a ridurre questa “fatica da consenso”, spostando alcune regole sui cookie dalla direttiva ePrivacy al GDPR e ampliando le ipotesi in cui non è necessario chiedere il consenso. La proposta prevede anche soluzioni come preferenze salvate a livello di browser o sistema e modalità di consenso più semplici, pur mantenendo il consenso come criterio centrale per l’accesso alle informazioni sul dispositivo dell’utente.

    Infine, il pacchetto tocca la cybersicurezza e, in particolare, la semplificazione degli obblighi di notifica degli incidenti informatici. Negli ultimi anni, diversi atti normativi europei hanno introdotto obblighi di comunicazione di incidenti, violazioni o interruzioni operative alle autorità competenti. Tra questi rientrano la Direttiva NIS2, il regolamento DORA sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario, la Direttiva CER sulla resilienza dei soggetti critici, il GDPR, il regolamento eIDAS e il Cyber Resilience Act. In alcuni casi, lo stesso evento può rientrare in più regimi giuridici, obbligando l’impresa a notificare l’incidente più volte, con scadenze, formati e destinatari diversi.

    Per ridurre questa frammentazione, la proposta COM(2025) 837 introduce un single-entry point, cioè un punto unico di accesso per le notifiche di incidenti informatici e violazioni dei dati. In pratica, l’impresa dovrebbe poter trasmettere la notifica attraverso un unico portale europeo, invece di inviare comunicazioni separate a più autorità. Il punto unico di accesso dovrebbe essere sviluppato e gestito da ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza. ENISA opererebbe come infrastruttura tecnica centrale per raccogliere le notifiche e distribuirle alle autorità competenti, senza sostituirsi a queste ultime nelle loro funzioni di vigilanza o decisione.

    La proposta non elimina però gli obblighi sostanziali di sicurezza informatica. Le imprese soggette a NIS2, DORA, CER, GDPR, eIDAS o al Cyber Resilience Act continueranno a dover prevenire e gestire i rischi, adottare misure tecniche e organizzative adeguate e notificare gli incidenti rilevanti. La semplificazione riguarda soprattutto il “come” notificare, non il “se” notificare.

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8. Omnibus VIII - Legislazione ambientale

L’ottavo pacchetto Omnibus, presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, riguarda la semplificazione della normativa ambientale europea. Il pacchetto interviene su emissioni industriali, economia circolare, valutazioni ambientali, responsabilità estesa del produttore e dati geospaziali, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e accelerare alcuni procedimenti, mantenendo inalterati gli obiettivi di tutela ambientale. L’Omnibus VIII comprende sei proposte legislative: una proposta sul reporting ambientale e sulle batterie, due proposte sugli obblighi di rappresentante autorizzato nei regimi di responsabilità estesa del produttore, una proposta sull’accelerazione delle valutazioni ambientali, una proposta sulla direttiva INSPIRE e una proposta su rifiuti, emissioni industriali, allevamenti e impianti medi di combustione.

Secondo la Commissione europea, il pacchetto dovrebbe generare circa 1 miliardo di euro di risparmi complessivi, di cui 890 milioni di euro in risparmi amministrativi annui. Per le imprese, l’intervento è rilevante soprattutto sul piano delle autorizzazioni, delle procedure ambientali, del reporting e degli obblighi collegati ai regimi di responsabilità estesa del produttore. L’obiettivo è evitare duplicazioni, ridurre adempimenti sproporzionati e utilizzare meglio dati già disponibili presso le amministrazioni, senza modificare il livello di protezione dell’ambiente e della salute.

  • L’Omnibus VIII interviene su diversi segmenti della normativa ambientale europea per rendere più semplici reporting, autorizzazioni, controlli e obblighi organizzativi a carico delle imprese.

    Il pacchetto comprende sei proposte legislative. La prima è la proposta di regolamento COM(2025) 981, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e sui rifiuti di batterie e il Regolamento (UE) 2024/1244 sul Portale europeo delle emissioni industriali. La seconda è la proposta di regolamento COM(2025) 982, che sospende l’applicazione di alcune regole sulla nomina del rappresentante autorizzato nei regimi di responsabilità estesa del produttore per batterie e imballaggi. La terza è la proposta di direttiva COM(2025) 983, che sospende obblighi analoghi nei settori rifiuti, apparecchiature elettriche ed elettroniche e plastiche monouso. La quarta è la proposta di regolamento COM(2025) 984, volta ad accelerare le valutazioni ambientali. La quinta è la proposta di direttiva COM(2025) 985, che modifica la direttiva INSPIRE sull’infrastruttura europea per l’informazione territoriale. La sesta è la proposta di direttiva COM(2025) 986, che interviene su rifiuti, emissioni industriali, allevamenti e impianti medi di combustione.

    Un primo blocco riguarda il reporting ambientale e le batterie. Il testo di riferimento è la proposta COM(2025) 981, che modifica il Portale europeo delle emissioni industriali e il regolamento batterie. Il Portale europeo delle emissioni industriali è una banca dati europea che raccoglie e rende accessibili informazioni sulle emissioni e sulle prestazioni ambientali di determinati impianti industriali e attività rilevanti. Non riguarda tutte le imprese, ma solo impianti e attività che superano determinate soglie o rientrano in settori considerati significativi dal punto di vista ambientale, come grandi impianti industriali, impianti energetici, raffinerie, industrie chimiche, impianti di trattamento dei rifiuti, alcune attività minerarie, grandi allevamenti intensivi e, in alcuni casi, attività di acquacoltura.

    La proposta mira a ridurre il reporting diretto per alcune categorie di operatori. In particolare, la Commissione propone di esentare allevamenti e operatori dell’acquacoltura dall’obbligo di comunicare dati sull’uso di acqua, energia e materiali. Gli Stati membri potrebbero inoltre esentare tali operatori anche dalla trasmissione di informazioni sul trasferimento fuori sito di rifiuti, sul trasferimento di inquinanti nelle acque reflue, sul volume di produzione e sulle ore di funzionamento, quando queste informazioni possono essere raccolte o stimate attraverso altre fonti attendibili. In pratica, se l’amministrazione dispone già di dati equivalenti o può ottenerli con strumenti alternativi, l’operatore non dovrebbe essere obbligato a trasmettere nuovamente le stesse informazioni.

    Accanto alla parte sul Portale europeo delle emissioni industriali, la proposta COM(2025) 981 contiene modifiche mirate al regolamento batterie. Si tratta di interventi diversi dalla componente “stop-the-clock” già adottata nell’Omnibus IV sugli obblighi di due diligence delle batterie. In questo caso, la Commissione propone aggiustamenti tecnici per chiarire alcuni obblighi applicativi e ridurre oneri. Tra le modifiche rientrano il chiarimento della definizione di “produttore” nei contratti a distanza, rilevante per le vendite online e transfrontaliere, l’introduzione di una definizione di “sostanze estremamente preoccupanti” ai fini degli obblighi informativi e alcune flessibilità per i pacchi batteria destinati a mezzi leggeri, come biciclette e monopattini elettrici.

    La seconda proposta dell’Omnibus VIII è la COM(2025) 982, presentata dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025. Si tratta di una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l’applicazione delle norme sulla nomina del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in materia di batterie, rifiuti di batterie, imballaggi e rifiuti di imballaggio. Per capire appieno il contenuto della proposta, occorre chiarire il concetto di responsabilità estesa del produttore, spesso indicata con l’acronimo EPR, dall’inglese Extended Producer Responsibility. Si tratta del principio secondo cui il produttore resta responsabile, anche finanziariamente o organizzativamente, della gestione del prodotto quando diventa rifiuto. In pratica, chi immette sul mercato determinati prodotti — ad esempio batterie o imballaggi, deve contribuire ai costi di raccolta, trattamento, riciclo e corretta gestione del rifiuto generato da quei prodotti.

    La proposta COM(2025) 982 riguarda batterie e imballaggi. Essa sospende fino al 1º gennaio 2035 l’applicazione delle disposizioni che rendono obbligatoria la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore nei settori coperti dal Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie e dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto anche come PPWR. La sospensione riguarda in particolare i produttori stabiliti nell’Unione europea che vendono batterie o imballaggi in Stati membri diversi da quello in cui sono stabiliti.

    Il rappresentante autorizzato è un soggetto designato dal produttore in uno Stato membro in cui il produttore vende prodotti ma non è stabilito. Serve come interlocutore locale per le autorità nazionali e può essere incaricato di assicurare il rispetto degli obblighi EPR. Per un’impresa che vende in più Paesi dell’UE, questo può tradursi nell’obbligo di nominare rappresentanti diversi in più Stati membri, con costi amministrativi e organizzativi aggiuntivi. La proposta mira quindi a evitare che imprese già stabilite nell’Unione debbano sostenere oneri duplicati per ogni mercato nazionale in cui operano.

     

    Rifiuti, RAEE e plastiche monouso: rinvio degli obblighi EPR transfrontalieri 

    La terza proposta dell’Omnibus VIII è la COM(2025) 983, una proposta di direttiva che sospende l’applicazione delle norme sulla nomina dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore in materia di rifiuti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso. I colegislatori non hanno ancora adottato la loro posizione negoziale sulla proposta.

    La proposta COM(2025) 983 interviene su tre atti legislativi. Il primo è la Direttiva 2008/98/CE, cioè la direttiva quadro sui rifiuti, che stabilisce i principi generali della politica europea dei rifiuti e disciplina anche i regimi di responsabilità estesa del produttore. Il secondo è la Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, indicati in italiano con l’acronimo RAEE e in inglese con WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment. Questa direttiva riguarda, ad esempio, la gestione dei rifiuti derivanti da computer, telefoni, elettrodomestici, lampade e altre apparecchiature elettriche o elettroniche. Il terzo atto è la Direttiva (UE) 2019/904 sulle plastiche monouso, spesso indicata come SUP Directive, dall’inglese Single-Use Plastics Directive, che riguarda prodotti di plastica usa e getta e alcuni attrezzi da pesca contenenti plastica.

    Il punto specifico della proposta riguarda il rappresentante autorizzato. Anche in questo caso, la Commissione propone di sospendere fino al 1º gennaio 2035 l’applicazione delle disposizioni che rendono obbligatoria la nomina di rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore nei settori coperti dalla proposta. La sospensione riguarda in particolare i produttori stabiliti nell’Unione europea che vendono in altri Stati membri prodotti soggetti agli obblighi EPR. La sospensione fino al 2035 dovrebbe consentire di evitare adempimenti duplicati e di valutare soluzioni più armonizzate per assicurare il rispetto degli obblighi EPR senza moltiplicare gli interlocutori nazionali.

    La quarta proposta dell’Omnibus VIII è la COM(2025) 984, una proposta di regolamento volta ad accelerare le valutazioni ambientali. La proposta riguarda in particolare il coordinamento tra diversi strumenti di valutazione previsti dal diritto europeo, tra cui la valutazione di impatto ambientale dei progetti, la valutazione ambientale strategica di piani e programmi, le valutazioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli e alcuni profili collegati alla direttiva quadro sulle acque. L’obiettivo non è rendere le valutazioni ambientali più integrate, prevedibili e meno frammentate, evitando duplicazioni tra procedure che spesso esaminano aspetti simili o complementari.

    In concreto, la proposta punta a rafforzare il principio dello sportello unico e del coordinamento amministrativo. Per i promotori di progetti, ciò dovrebbe tradursi in una maggiore chiarezza su quale autorità sia responsabile, quali informazioni debbano essere fornite, quali passaggi procedurali siano necessari e in quali tempi. Per le amministrazioni, invece, la proposta mira a rendere più ordinato il rapporto tra le diverse valutazioni ambientali, riducendo il rischio di richieste ripetute, pareri non coordinati o sequenze procedurali troppo lunghe.

    La quinta proposta dell’Omnibus VIII è la COM(2025) 985, che modifica la direttiva INSPIRE, cioè la direttiva sull’infrastruttura europea per l’informazione territoriale. INSPIRE è stata adottata per rendere più accessibili e interoperabili i dati geospaziali detenuti dalle amministrazioni pubbliche, in particolare quelli utili per le politiche ambientali (ad esempio dati su uso del suolo, reti idriche, aree protette, infrastrutture, confini amministrativi, zone a rischio ambientale o caratteristiche del territorio). Questi dati sono fondamentali per la pianificazione pubblica, la gestione ambientale, le autorizzazioni, la prevenzione dei rischi e lo sviluppo di servizi digitali.

    Nel corso degli anni, tuttavia, il quadro europeo sui dati pubblici si è molto evoluto. Accanto alla direttiva INSPIRE sono stati adottati altri atti orizzontali, come la direttiva Open Data, il regolamento sui dataset di elevato valore, il Data Governance Act e l’Interoperable Europe Act. La Commissione ritiene quindi necessario allineare INSPIRE a questo quadro più recente, evitando che le amministrazioni siano soggette ad obblighi paralleli o duplicati. In particolare, la si propone che l’accesso ai dati territoriali avvenga sempre più attraverso il portale europeo dei dati pubblici, data.europa.eu, anziché attraverso strumenti separati. Per questo viene proposta l’eliminazione dell’obbligo per la Commissione di gestire il geoportale INSPIRE come infrastruttura autonoma. Un altro elemento rilevante riguarda gli obblighi di reporting. La proposta elimina alcuni obblighi specifici previsti dalla direttiva INSPIRE, perché molte informazioni sono già coperte da strumenti più recenti, in particolare dalla disciplina sui dataset di elevato valore. 

    La sesta proposta dell’Omnibus VIII è la COM(2025) 986, è una proposta di direttiva che interviene su diversi atti ambientali: la direttiva quadro sui rifiuti, la direttiva sulle emissioni industriali, la normativa sugli allevamenti e la direttiva sugli impianti medi di combustione. Si tratta della componente più ampia e trasversale del pacchetto, perché combina misure di semplificazione relative all’economia circolare, agli impianti industriali e ad alcune attività agricole ed energetiche.

    Per quanto riguarda i rifiuti, la proposta mira a ridurre alcuni obblighi informativi e a semplificare gli adempimenti collegati alla responsabilità estesa del produttore. Uno degli elementi più rilevanti è la proposta di abrogare la banca dati SCIP, cioè il sistema europeo che raccoglie informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti presenti negli articoli. La logica della Commissione è che alcuni obblighi informativi si siano rivelati particolarmente onerosi e non sempre proporzionati rispetto all’utilizzo effettivo dei dati raccolti. Il tema resta comunque delicato, perché riguarda l’equilibrio tra semplificazione per le imprese e disponibilità di informazioni sulle sostanze pericolose nei prodotti.

    La proposta interviene poi sulla direttiva sulle emissioni industriali, nota come IED. Questa direttiva disciplina le emissioni in aria, acqua e suolo prodotte da grandi impianti industriali e da alcune attività agricole intensive, con l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento in modo integrato. L’Omnibus VIII propone modifiche mirate al sistema di gestione ambientale richiesto agli operatori. In particolare, viene prevista la possibilità di utilizzare un unico sistema di gestione ambientale a livello di impresa, invece di imporre sistemi separati per ogni singola installazione. L’obiettivo è ridurre duplicazioni interne, soprattutto per gruppi industriali che gestiscono più siti.

    Sempre nell’ambito della IED, la proposta elimina o alleggerisce alcuni elementi del sistema di gestione ambientale, come l’inventario chimico delle sostanze pericolose presenti o emesse dall’installazione, alcune valutazioni del rischio e l’obbligo di audit indipendente del sistema. Viene inoltre previsto più tempo per preparare e applicare il sistema di gestione ambientale. Queste modifiche puntano a rendere l’adempimento meno oneroso, pur mantenendo il principio di un controllo integrato delle prestazioni ambientali degli impianti.

    Un altro punto riguarda i cosiddetti piani di trasformazione indicativi, previsti nel quadro della revisione della direttiva sulle emissioni industriali. La proposta ne prevede la soppressione, per evitare un ulteriore obbligo pianificatorio a carico degli operatori. Anche in questo caso, la logica è ridurre gli adempimenti considerati aggiuntivi rispetto agli strumenti già esistenti di autorizzazione, monitoraggio e controllo ambientale.

    La proposta contiene anche modifiche relative agli allevamenti. In particolare, viene proposta l’esclusione degli allevamenti avicoli biologici dal campo di applicazione della direttiva sulle emissioni industriali e una semplificazione nel calcolo della capacità degli allevamenti suini, escludendo i suinetti non svezzati. Si tratta di interventi puntuali, pensati per evitare che alcune categorie di aziende agricole siano assoggettate a obblighi considerati sproporzionati rispetto al loro impatto o alla loro configurazione produttiva.

    Infine, la proposta interviene sugli impianti medi di combustione, disciplinati dalla Direttiva (UE) 2015/2193. Questi impianti sono utilizzati in numerosi contesti industriali, energetici e produttivi e sono soggetti a limiti di emissione e obblighi di controllo. L’Omnibus VIII introduce modifiche mirate per facilitare progetti di decarbonizzazione basati su tecnologie come la combustione a idrogeno o l’oxy-fuel combustion, cioè una tecnologia che utilizza ossigeno invece dell’aria per migliorare l’efficienza della combustione e facilitare la cattura della CO₂. L’obiettivo è evitare che limiti o procedure pensati per impianti tradizionali ostacolino investimenti industriali destinati a ridurre le emissioni.

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9. Omnibus IX - Automotive

L’Omnibus Automotive è stato presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre 2025 come parte del più ampio Automotive Package, un pacchetto di misure volto a sostenere la competitività dell’industria automobilistica europea nella transizione verso la mobilità pulita. L’intervento si inserisce in un contesto di forti pressioni tecnologiche, regolatorie e concorrenziali per il settore: elettrificazione, concorrenza internazionale, aumento dei costi di conformità normativa e necessità di accelerare l’adozione di veicoli a basse e zero emissioni. Il pacchetto Omnibus comprende due proposte legislative principali: la proposta di regolamento COM(2025) 993, sulla semplificazione dei requisiti tecnici e delle procedure di prova per i veicoli a motore, e la proposta di direttiva COM(2025) 999, sull’esenzione di alcuni veicoli elettrici N2 dall’obbligo di installare e utilizzare dispositivi di limitazione della velocità.

Secondo la Commissione europea, l’Omnibus Automotive dovrebbe generare risparmi amministrativi per circa 50,8 milioni di euro l’anno. I risparmi deriverebbero soprattutto dalla semplificazione delle procedure di prova e omologazione, dalla riduzione di alcuni requisiti considerati ridondanti, da una maggiore flessibilità per i veicoli commerciali leggeri elettrici e dall’allineamento più coerente tra diverse normative tecniche applicabili ai veicoli. L’obiettivo è ridurre i costi di compliance per costruttori, componentisti, allestitori e operatori delle flotte, senza compromettere sicurezza stradale, tutela ambientale e protezione dei consumatori.

  • L’Omnibus Automotive interviene sulle regole tecniche dei veicoli per rendere più semplice e coerente il quadro normativo applicabile all’industria automobilistica europea.

    La proposta COM(2025) 993 rappresenta il cuore del pacchetto. Modifica quattro atti legislativi: il Regolamento (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida e di riposo, il Regolamento (UE) 2018/858 sull’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli, il Regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli e il Regolamento (UE) 2024/1257, noto come Euro 7. La proposta abroga inoltre la direttiva 70/157/CEE e il Regolamento (UE) n. 540/2014 relativi al livello sonoro dei veicoli.

    Per non addetti ai lavori, l’omologazione è la procedura con cui un veicolo, un sistema o un componente viene autorizzato a essere immesso sul mercato perché conforme ai requisiti europei di sicurezza, ambiente e prestazioni tecniche. È una fase essenziale per i costruttori, perché senza omologazione un veicolo non può essere commercializzato nell’Unione europea.

    Un primo blocco riguarda i veicoli commerciali leggeri elettrici. A causa del peso delle batterie, alcuni furgoni elettrici possono superare la soglia delle 3,5 tonnellate e rientrare nella categoria N2, cioè veicoli per il trasporto merci con massa superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate. In pratica, un furgone elettrico può finire in una categoria regolatoria più pesante rispetto a un furgone tradizionale con la stessa capacità di carico, solo perché la batteria aumenta il peso complessivo.

    La Commissione propone quindi di alleggerire alcuni obblighi per gli e-van tra 3,5 e 4,25 tonnellate, in particolare sul fronte dei tachigrafi e di altri requisiti applicabili ai veicoli più pesanti. La ratio è evitare che la transizione verso l’elettrico comporti uno svantaggio regolatorio per imprese, artigiani, operatori logistici e PMI che utilizzano furgoni per attività quotidiane di consegna, trasporto o assistenza tecnica.

    La proposta introduce anche una definizione di “piccola auto elettrica” nella legislazione europea sui veicoli. Questo aspetto è rilevante perché l’Europa punta a sostenere una nuova generazione di veicoli elettrici più piccoli, accessibili e adatti alla mobilità urbana. La definizione serve a costruire un quadro regolatorio più mirato per questa categoria, evitando di applicare automaticamente gli stessi requisiti pensati per veicoli più grandi e complessi.

    Un altro blocco riguarda l’interoperabilità tra veicoli, infrastrutture di ricarica e rete elettrica. La proposta abilita la Commissione ad adottare atti delegati per definire requisiti tecnici in materia di interoperabilità. In termini semplici, l’obiettivo è fare in modo che veicoli elettrici, colonnine e rete possano dialogare meglio tra loro, anche in vista dello sviluppo di funzioni come ricarica intelligente, ricarica bidirezionale e integrazione con il sistema energetico.

    La proposta interviene poi sulle procedure di prova. Per alcune verifiche, in particolare in materia di rumorosità e prove a basse temperature, la Commissione propone di eliminare o semplificare test considerati ridondanti o non più proporzionati rispetto al valore aggiunto regolatorio. Ad esempio, nel quadro Euro 7 viene prevista l’eliminazione del test di laboratorio a basse temperature di tipo 6. L’obiettivo è ridurre costi e tempi per i costruttori senza compromettere la sicurezza e la tutela ambientale.

    Per le imprese, il cambiamento principale consiste in una riduzione degli oneri di conformità tecnica. Meno prove duplicate, requisiti più chiari e una migliore armonizzazione possono ridurre tempi e costi di sviluppo, omologazione e immissione sul mercato dei nuovi veicoli. Il beneficio è particolarmente importante per costruttori, componentisti, allestitori, imprese di logistica e operatori che intendono elettrificare le flotte.

    La seconda proposta dell’Omnibus Automotive è la COM(2025) 999, una proposta di direttiva che modifica la Direttiva 92/6/CEE sui dispositivi di limitazione della velocità. La normativa attuale prevede che i veicoli delle categorie N2 e N3 possano circolare solo se dotati di un dispositivo che impedisce di superare i 90 km/h.

    Il problema nasce, anche in questo caso, dal peso delle batterie. Alcuni furgoni elettrici, pur svolgendo la stessa funzione dei furgoni tradizionali, superano le 3,5 tonnellate e vengono classificati come veicoli N2. Di conseguenza, diventano soggetti a obblighi aggiuntivi, tra cui il limitatore di velocità. Questo può renderli meno attrattivi per le imprese, in particolare per PMI e microimprese, perché aumenta costi, complessità e vincoli operativi.

    La proposta consentirebbe l’utilizzo su strada di veicoli N2 a propulsione elettrica con massa massima autorizzata tra 3,5 e 4,25 tonnellate senza l’obbligo del dispositivo di limitazione della velocità. La finalità è mettere questi veicoli su un piano più simile a quello dei furgoni tradizionali con pari capacità di carico, evitando che l’elettrificazione comporti penalizzazioni regolatorie.

    Per le imprese, la misura è rilevante soprattutto nel trasporto urbano e regionale, nella logistica dell’ultimo miglio, nei servizi tecnici, nelle consegne e nelle attività artigianali. Un’impresa che sostituisce un furgone diesel con un furgone elettrico non dovrebbe trovarsi automaticamente gravata da obblighi pensati per veicoli più pesanti solo perché la batteria aumenta la massa del mezzo.

    La proposta è tuttavia sensibile sul piano della sicurezza stradale. Alcuni soggetti ritengono che l’esenzione possa creare un trattamento differenziato non pienamente giustificato tra veicoli elettrici e veicoli convenzionali della stessa massa. La Commissione sostiene invece che il rischio può essere mitigato dal fatto che i nuovi veicoli restano comunque soggetti ai requisiti di sicurezza generale, inclusi sistemi avanzati di assistenza alla guida e Intelligent Speed Assistance.

    Sul piano dell’iter legislativo, entrambe le proposte sono ancora in fase di esame da parte dei colegislatori. Per la proposta COM(2025) 993, il dossier è stato assegnato al Parlamento europeo nell’ambito del pacchetto Automotive ed è ancora in discussione nelle commissioni competenti, mentre in Consiglio sono avviati i lavori tecnici. Anche la proposta COM(2025) 999 è ancora all’inizio dell’iter legislativo ordinario: e resta in attesa delle posizioni formali di Parlamento europeo e Consiglio.

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10. Omnibus X - Sicurezza alimentare e mangimi

Il decimo pacchetto Omnibus, presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre 2025, riguarda la semplificazione della normativa europea in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi. Si tratta di un pacchetto trasversale che interviene su prodotti fitosanitari, biocidi, mangimi, controlli ufficiali, salute animale e benessere animale. L’obiettivo è ridurre complessità procedurali e oneri amministrativi per imprese e amministrazioni, mantenendo al tempo stesso gli standard europei di sicurezza, protezione dei consumatori, salute animale e tutela dell’ambiente. Il pacchetto comprende tre proposte legislative: la proposta di regolamento COM(2025) 1030, la proposta di direttiva COM(2025) 1021 e la proposta di regolamento COM(2025) 1020. 

Secondo le stime della Commissione europea, il pacchetto dovrebbe generare risparmi amministrativi per circa 939 milioni di euro l’anno. Il beneficio atteso riguarda sia gli operatori economici sia le amministrazioni pubbliche, grazie alla semplificazione delle procedure di autorizzazione e rinnovo, alla riduzione di alcuni obblighi ripetitivi, al maggiore ricorso ad approcci basati sul rischio e alla razionalizzazione di controlli e adempimenti. Per le imprese agroalimentari, agricole, zootecniche e per i produttori di fitosanitari, biocidi e additivi per mangimi, l’Omnibus X è quindi rilevante perché interviene su un settore fortemente regolato, cercando di ridurre i costi di compliance senza abbassare il livello di sicurezza del sistema europeo.

  • L’Omnibus X interviene su più segmenti della normativa alimentare e dei mangimi per rendere più semplici e proporzionate procedure, rinnovi, autorizzazioni e controlli.

    La prima proposta del pacchetto è la COM(2025) 1030, una proposta di regolamento che modifica numerosi atti legislativi direttamente applicabili negli Stati membri. In particolare, interviene su prodotti fitosanitari, livelli massimi di residui di pesticidi, biocidi, alimenti e mangimi geneticamente modificati, additivi per mangimi, igiene alimentare, controlli ufficiali, salute animale e benessere animale. Il dossier segue la procedura legislativa ordinaria 2025/0410(COD) ed è ancora all’esame di Parlamento europeo e Consiglio.

    Un primo ambito riguarda i prodotti fitosanitari, cioè le sostanze e i prodotti utilizzati per proteggere le colture da parassiti, malattie o infestanti. Rientrano in questa categoria pesticidi, erbicidi, fungicidi, ma anche prodotti a minore impatto come alcune sostanze di biocontrollo. Il riferimento normativo principale è il Regolamento (CE) n. 1107/2009 sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

    La proposta mira ad accelerare l’accesso al mercato dei prodotti di biocontrollo e delle sostanze a basso rischio. In pratica, la Commissione intende rendere più semplice e più rapido autorizzare prodotti considerati meno problematici dal punto di vista ambientale e sanitario, così da offrire agli agricoltori alternative più sostenibili rispetto ai prodotti chimici tradizionali. Tra le misure previste rientrano un rafforzamento del riconoscimento reciproco tra Stati membri e, per alcune procedure, la possibilità di considerare l’Unione europea come un’unica zona di autorizzazione.

    Un altro punto importante riguarda il rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive. Oggi molte approvazioni sono limitate nel tempo e devono essere rinnovate periodicamente. La Commissione propone di passare, per la maggior parte delle sostanze, a un sistema più mirato, nel quale il riesame completo non avviene automaticamente a scadenze fisse, ma quando vi sono ragioni scientifiche o profili di rischio che lo giustificano. Resterebbero comunque possibili riesami ad hoc, rivalutazioni mirate e procedure più stringenti per le sostanze considerate più problematiche. Per le imprese, questo potrebbe significare una riduzione degli oneri legati alle procedure di rinnovo, sia per i produttori di prodotti fitosanitari sia per le autorità nazionali chiamate a valutare i dossier. 

    La proposta interviene anche sui livelli massimi di residui di pesticidi negli alimenti e nei mangimi, i cosiddetti MRL, dall’inglese Maximum Residue Levels. Si tratta delle soglie massime di residui di sostanze fitosanitarie che possono essere presenti in un prodotto alimentare o in un mangime. La proposta chiarisce alcune regole transitorie: i prodotti conformi al momento dell’immissione sul mercato potrebbero restare commercializzabili fino alla fine della loro vita commerciale, evitando sprechi o incertezze per operatori e distributori. Al tempo stesso, la Commissione propone di rafforzare l’allineamento delle regole sugli import, per evitare che prodotti importati beneficino di condizioni meno rigorose rispetto a quelle applicate ai produttori europei.

    Un secondo blocco riguarda i biocidi, cioè prodotti destinati a distruggere, neutralizzare o controllare organismi nocivi, come disinfettanti, prodotti per la disinfestazione, conservanti o altre sostanze utilizzate in ambito sanitario, industriale, alimentare o domestico. La proposta introduce un approccio più mirato anche per il rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive biocide, prevedendo una durata potenzialmente illimitata salvo che motivi di sicurezza richiedano un riesame o limiti temporali specifici.

    Un terzo ambito riguarda gli additivi per mangimi, cioè sostanze aggiunte ai mangimi per finalità nutrizionali, tecnologiche, zootecniche o sanitarie. La proposta punta a rendere più semplici e meno onerose le procedure di rinnovo delle autorizzazioni, evitando passaggi ripetitivi quando non emergono nuovi rischi. Introduce inoltre maggiori possibilità di etichettatura digitale per gli additivi destinati ai mangimi, con l’obiettivo di ridurre costi di aggiornamento, stampa e gestione delle informazioni.

    La proposta chiarisce anche lo status giuridico di alcuni prodotti ottenuti tramite fermentazione con microrganismi geneticamente modificati. Il punto riguarda alimenti e mangimi prodotti utilizzando microrganismi geneticamente modificati come ceppi di produzione, quando tali organismi sono assenti o non vitali nel prodotto finale. Il chiarimento serve a evitare incertezze regolatorie per prodotti derivanti da processi industriali di fermentazione, rilevanti per enzimi, ingredienti, additivi e nuovi prodotti alimentari o mangimistici.

    La proposta interviene inoltre sui controlli ufficiali e sui laboratori. L’obiettivo è semplificare alcune regole di accreditamento dei laboratori ufficiali, mantenendo però la capacità delle autorità di controllare sicurezza, conformità e tracciabilità dei prodotti. In questo caso la semplificazione riguarda soprattutto le amministrazioni competenti, ma può riflettersi anche sulle imprese attraverso procedure più rapide e meno frammentate.

    Infine, la proposta contiene misure in materia di salute animale, benessere animale e BSE, cioè encefalopatia spongiforme bovina. La Commissione propone di adattare alcuni requisiti di sorveglianza e mitigazione del rischio all’evoluzione scientifica e al quadro epidemiologico attuale. In pratica, dove il rischio è oggi considerato più basso o gestibile con strumenti più mirati, alcune procedure possono essere rese meno onerose.

    La seconda proposta dell’Omnibus X è la COM(2025) 1021, una proposta di direttiva che modifica la Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi e la Direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti. La proposta abroga inoltre due direttive più datate, la Direttiva 82/711/CEE e la Direttiva 85/572/CEE, considerate ormai superate da normative successive più complete. Il punto più rilevante riguarda l’uso sostenibile dei pesticidi. La proposta aggiorna alcune disposizioni alla luce dell’evoluzione delle tecniche agricole, chiarendo che l’irrorazione aerea può comprendere anche l’uso di droni. Gli Stati membri potrebbero autorizzare queste applicazioni sulla base di una valutazione del rischio, qualora risulti che non comportino rischi maggiori per la salute umana o per l’ambiente rispetto ai metodi esistenti.

    Per gli operatori agricoli, il tema è rilevante perché i droni possono consentire trattamenti più mirati, soprattutto in aree difficili da raggiungere, riducendo potenzialmente sprechi, costi e quantità di prodotto utilizzato. Allo stesso tempo, la misura è politicamente sensibile perché riguarda l’equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela ambientale e controllo dell’uso dei pesticidi.

    La proposta interviene poi sulla protezione degli animali negli allevamenti, eliminando alcuni obblighi considerati duplicativi rispetto ad altri strumenti del diritto alimentare europeo. Quando determinate informazioni o controlli sono già coperti da norme europee più recenti, la Commissione propone di evitare che allevatori o autorità debbano ripetere gli stessi adempimenti in forme diverse. Per le imprese agricole e zootecniche, la semplificazione riguarda quindi soprattutto la riduzione di registrazioni, comunicazioni o obblighi formali sovrapposti, mantenendo però i controlli essenziali sulla sicurezza e sul benessere animale.

    La terza proposta è la COM(2025) 1020, relativa all’estensione di alcuni periodi di protezione dei dati nel quadro del Regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. A differenza degli altri dossier del pacchetto, questa proposta ha seguito un iter molto rapido ed è già stata adottata come Regolamento (UE) 2026/1165. Il regolamento è del 20 maggio 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 26 maggio 2026.

    Per comprendere la misura, occorre chiarire il concetto di protezione dei dati. Nel settore dei biocidi, le imprese che chiedono l’approvazione di una sostanza o l’autorizzazione di un prodotto devono presentare studi, prove e dati scientifici. La protezione dei dati serve a evitare che altri operatori possano utilizzare gratuitamente, per un certo periodo, studi costosi prodotti da un’impresa. È quindi uno strumento che tutela l’investimento necessario per generare dossier tecnici e scientifici.

    Il problema nasce dai ritardi accumulati nel programma di riesame delle sostanze attive biocide esistenti. Poiché il riesame non è ancora completato, alcuni periodi di protezione dei dati sarebbero scaduti prima della conclusione del processo regolatorio. Il Regolamento (UE) 2026/1165 estende quindi determinati periodi di protezione fino al 31 dicembre 2030, allineandoli al programma di riesame prorogato. La misura offre maggiore certezza agli operatori che hanno sostenuto costi per produrre dati e studi. Al tempo stesso, la protezione dei dati incide anche sulla possibilità per altri operatori di entrare sul mercato con prodotti concorrenti. La Commissione presenta la misura come un intervento tecnico di equilibrio, in attesa della valutazione più ampia del regolamento biocidi prevista nel 2026-2027.

    Nel complesso, per le imprese agricole il beneficio principale potrebbe derivare da un accesso più rapido a prodotti di biocontrollo e sostanze a basso rischio, da minori obblighi di registrazione per alcuni prodotti e da procedure più pragmatiche per l’uso di tecnologie come i droni. Per le imprese produttrici di fitosanitari, biocidi e additivi per mangimi, il pacchetto può ridurre la frequenza e la complessità di alcune procedure di rinnovo, spostando il sistema verso controlli più mirati e basati sul rischio. Mentre per le amministrazioni nazionali, l’impatto riguarda soprattutto la riduzione del carico istruttorio, l’eliminazione di duplicazioni, la semplificazione delle procedure di laboratorio e un uso più efficiente delle risorse disponibili. La logica è permettere alle autorità di concentrarsi sui dossier più rilevanti dal punto di vista del rischio, anziché su rinnovi o adempimenti automatici.

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11. Taxation Omnibus - Semplificazione della fiscalità diretta

A differenza di altri pacchetti Omnibus, che intervengono su settori produttivi specifici, il Taxation Omnibus riguarda il quadro orizzontale della fiscalità diretta applicabile alle imprese che operano a livello transfrontaliero nell’Unione europea. Il pacchetto è stato presentato dalla Commissione europea il 24 giugno 2026 e comprende due proposte di direttiva del Consiglio: la proposta COM(2026) 560 final, relativa alla semplificazione del quadro dell’Unione in materia di fiscalità diretta e al sostegno alla crescita e alla competitività dell’UE, e la proposta COM(2026) 308 final, relativa alla rifusione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Entrambi i dossier seguono una procedura legislativa speciale in materia fiscale, nella quale il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. 

Secondo la Commissione europea, il pacchetto dovrebbe generare risparmi per le imprese pari a circa 8 miliardi di euro l’anno, di cui 3,3 miliardi di euro in riduzione dei costi amministrativi. Il beneficio atteso deriva in particolare dall’eliminazione di alcune ritenute alla fonte intra-UE, dalla semplificazione delle regole anti-elusione e delle norme sulla deducibilità degli interessi, dal rafforzamento dei meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali e dalla razionalizzazione degli obblighi di reporting nell’ambito della cooperazione amministrativa fiscale. L’obiettivo è ridurre complessità e duplicazioni senza indebolire il contrasto a frode, evasione ed elusione fiscale.

  • Il Taxation Omnibus interviene sulla fiscalità diretta e sulla cooperazione amministrativa fiscale per rendere più semplice operare, investire e riorganizzarsi nel mercato unico.

    La prima proposta del pacchetto, COM(2026) 560 final, è una direttiva del Consiglio che modifica diversi atti europei in materia di fiscalità diretta delle società. In particolare, interviene sulla Direttiva 2011/96/UE madre-figlia, sulla Direttiva 2009/133/CE fusioni, sulla Direttiva (UE) 2016/1164 anti-elusione fiscale, sulla Direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali e sulla Direttiva (UE) 2025/50, nota come FASTER, relativa a un sistema più rapido e sicuro di esenzione o rimborso delle ritenute alla fonte in eccesso. (eur-lex.europa.eu)

    Un primo blocco riguarda l’eliminazione delle ritenute alla fonte sui pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e royalties tra società stabilite nell’Unione europea. Per non addetti ai lavori, la ritenuta alla fonte è una trattenuta fiscale applicata dallo Stato da cui proviene il pagamento prima che l’importo sia trasferito al beneficiario. Nei gruppi societari o nei rapporti transfrontalieri tra imprese, questo può generare costi, ritardi, richieste di rimborso e rischi di doppia imposizione. La proposta mira quindi a rendere più fluida la circolazione di capitali, utili e remunerazioni all’interno del mercato unico.

    La Commissione propone inoltre di estendere l’ambito della direttiva madre-figlia ad alcuni enti pensionistici. La direttiva madre-figlia serve ad evitare che gli utili distribuiti da una società figlia alla società madre siano tassati due volte in Stati membri diversi. L’estensione agli enti pensionistici mira a rendere più neutrale il trattamento fiscale di alcuni investitori istituzionali e a favorire investimenti transfrontalieri di lungo periodo.

    Un altro punto rilevante riguarda gli investimenti in beni materiali legati alla ricerca e sviluppo. La proposta introduce un trattamento fiscale più favorevole per determinati investimenti in asset tangibili utilizzati per attività di R&S. In termini pratici, questo può riguardare macchinari, impianti, attrezzature o infrastrutture produttive funzionali all’innovazione. L’obiettivo è sostenere la capacità delle imprese europee di investire in ricerca applicata, produzione avanzata e sviluppo tecnologico.

    La proposta interviene poi sull’interazione tra le regole CFC e la minimum tax globale. Le regole CFC, dall’inglese Controlled Foreign Companies, servono a contrastare lo spostamento artificiale di profitti verso controllate estere localizzate in giurisdizioni a bassa imposizione. La minimum tax globale, introdotta a livello europeo con la direttiva Pillar Two, stabilisce invece una tassazione minima effettiva del 15% per i grandi gruppi multinazionali. La Commissione intende evitare sovrapposizioni tra questi due regimi, riducendo gli adempimenti quando il rischio di elusione è già presidiato dal quadro della minimum tax.

    Un ulteriore blocco riguarda le norme sulla limitazione degli interessi. Queste regole limitano la deducibilità fiscale degli interessi passivi per evitare che le imprese riducano artificialmente la base imponibile attraverso un eccessivo indebitamento. La proposta mira a modernizzare questo meccanismo, rendendolo più coerente con l’attuale contesto economico e con gli altri strumenti anti-elusione già in vigore.

    Il Taxation Omnibus interviene anche sui meccanismi di risoluzione delle controversie fiscali. Si tratta delle procedure utilizzate quando due o più Stati membri non concordano sull’attribuzione del potere impositivo e un’impresa rischia di essere tassata due volte sullo stesso reddito. La proposta mira a rafforzare questi strumenti, così da aumentare la certezza giuridica e ridurre tempi e costi delle controversie transfrontaliere.

    Infine, la proposta amplia l’ambito della direttiva fusioni, che disciplina il trattamento fiscale di operazioni transfrontaliere come fusioni, scissioni, conferimenti di attivi e scambi di azioni. L’obiettivo è rendere più semplice la riorganizzazione delle imprese a livello europeo, includendo un numero più ampio di operazioni societarie e adattando il quadro alle forme moderne di ristrutturazione aziendale.

    Per le imprese, l’impatto potenziale è significativo. Il pacchetto può ridurre costi di compliance, incertezze interpretative, richieste di rimborso e rischio di doppia imposizione. Il beneficio riguarda soprattutto gruppi societari, imprese con controllate in più Stati membri, investitori istituzionali, imprese innovative e operatori impegnati in riorganizzazioni transfrontaliere. Per le PMI, l’impatto diretto può essere più limitato, ma la semplificazione del quadro fiscale europeo può comunque favorire investimenti, crescita dimensionale e operazioni oltre frontiera.

    La seconda proposta, COM(2026) 308 final, riguarda la rifusione della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, nota come DAC, dall’inglese Directive on Administrative Cooperation. La DAC disciplina lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali degli Stati membri. Nel corso degli anni è stata modificata più volte, con estensioni successive relative, ad esempio, allo scambio automatico di informazioni, ai ruling fiscali, ai country-by-country report, ai meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi, alle piattaforme digitali, alle cripto-attività e alla minimum tax globale. È uno strumento essenziale per contrastare evasione ed elusione, ma può generare obblighi di reporting complessi per imprese, intermediari e piattaforme.

    La Commissione propone ora di riunire la direttiva originaria e le sue modifiche in un unico testo rifuso. In termini semplici, non si tratta soltanto di raccogliere norme sparse, ma di rendere il quadro più leggibile, coerente e facile da applicare sia per le amministrazioni fiscali sia per i contribuenti. La Commissione presenta la rifusione come un modo per ridurre duplicazioni, chiarire obblighi e migliorare l’efficacia della cooperazione amministrativa.

    La rifusione della DAC punta a semplificare questo quadro. Tra le misure indicate vi sono la razionalizzazione di alcuni obblighi di comunicazione e l’eliminazione di sovrapposizioni tra diversi regimi di reporting. La proposta include anche un’esenzione da alcuni obblighi DAC6 per i gruppi multinazionali già rientranti nell’ambito della minimum tax globale e la rimozione di alcuni elementi di segnalazione considerati meno necessari. Cio’ è particolarmente rilevante per gruppi multinazionali, intermediari fiscali, consulenti, piattaforme digitali e imprese soggette a più regimi europei di trasparenza fiscale. La rifusione mira quindi a preservare la capacità delle amministrazioni fiscali di ricevere informazioni utili, riducendo però il carico amministrativo generato da regole stratificate nel tempo. Per le amministrazioni nazionali, inoltre, un testo unico e più coerente può facilitare l’applicazione, ridurre divergenze interpretative e rendere più semplice l’adeguamento dei sistemi informatici e delle procedure interne.

    Sul piano dell’iter legislativo, il pacchetto fiscale è ancora in una fase iniziale. Trattandosi di fiscalità diretta, entrambe le proposte seguono una procedura legislativa speciale: il Parlamento europeo viene consultato, ma la decisione spetta al Consiglio. In questo ambito, inoltre, gli Stati membri devono pronunciarsi all’unanimità, perché la fiscalità diretta resta una competenza particolarmente sensibile e strettamente legata alla sovranità fiscale nazionale. 

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1. Omnibus I - Sostenibilità

Il primo pacchetto Omnibus ha riguardato la sostenibilità d’impresa ed è stato presentato dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025. Il pacchetto comprendeva: la proposta di direttiva “stop-the-clock” COM(2025) 80 final, volta a rinviare alcune scadenze della CSRD e della CSDDD; la proposta di direttiva COM(2025) 81 final, relativa alla revisione sostanziale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e due diligence; la proposta di regolamento COM(2025) 87 final, dedicata alla semplificazione e al rafforzamento del CBAM; e un atto delegato sulla Tassonomia UE, adottato successivamente dalla Commissione come regolamento delegato.

La Commissione ha stimato risparmi amministrativi per circa 4,5 miliardi di euro l’anno per la parte CSRD/CSDDD/Tassonomia e circa 1,2 miliardi di euro l’anno per la semplificazione CBAM.

  • L’Omnibus I è il pacchetto di semplificazione con cui l’Unione europea è intervenuta sul quadro della sostenibilità d’impresa, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi e dare maggiore certezza giuridica alle imprese. Il pacchetto riguarda in particolare la Corporate Sustainability Reporting Directive — CSRD, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive — CSDDD, il CBAM e la Tassonomia UE, combinando rinvii temporali, modifiche sostanziali e interventi sugli standard tecnici di rendicontazione.

    La prima componente approvata è stata la direttiva cosiddetta “stop-the-clock”, adottata come Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2025, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 16 aprile 2025 ed entrata in vigore il 17 aprile 2025. La misura ha rinviato di due anni l’applicazione degli obblighi CSRD per le imprese della seconda e terza ondata, cioè le grandi imprese non ancora soggette a reporting e le PMI quotate, e di un anno il termine di recepimento e la prima fase applicativa della CSDDD. L’obiettivo era evitare che le imprese sostenessero costi di adeguamento su obblighi destinati a essere modificati dalla revisione sostanziale del pacchetto.

    Per la CSRD, l’effetto dello stop-the-clock è stato differenziato a seconda delle ondate applicative. La prima ondata, relativa ai grandi enti di interesse pubblico già soggetti alla precedente direttiva NFRD, è rimasta invariata: queste imprese hanno continuato a rendicontare nel 2025 sull’esercizio 2024. Per la seconda ondata, relativa alle altre grandi imprese, il primo reporting è stato rinviato dal 2026 sull’esercizio 2025 al 2028 sull’esercizio 2027. Per la terza ondata, relativa alle PMI quotate, ai piccoli enti creditizi non complessi e alle imprese captive di assicurazione, il reporting è stato spostato dal 2027 sull’esercizio 2026 al 2029 sull’esercizio 2028. La quarta ondata, relativa alle imprese extra-UE con attività significativa nell’Unione, non è stata invece modificata dalla direttiva stop-the-clock e resta fissata al 2029 sull’esercizio 2028.

    Per la CSDDD, la stessa direttiva ha rinviato di un anno il termine di recepimento nazionale, dal 26 luglio 2026 al 26 luglio 2027, e la prima fase applicativa per le imprese più grandi, dal 26 luglio 2027 al 26 luglio 2028. Le fasi successive non sono state rinviate direttamente dalla stop-the-clock, ma sono state poi oggetto della revisione sostanziale dell’Omnibus I.

    La seconda componente del pacchetto è rappresentata dalla revisione sostanziale di CSRD e CSDDD, adottata come Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2026, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026. In questo caso non si tratta più soltanto di rinviare l’applicazione degli obblighi, ma di modificarne il contenuto e il perimetro.

    Per quanto riguarda la CSRD, la revisione interviene in particolare sul campo di applicazione e sul regime previsto per le imprese di Paesi terzi. Nella versione originaria della direttiva, le società extra-UE erano soggette agli obblighi di reporting di sostenibilità se generavano oltre 150 milioni di euro di ricavi netti nell’Unione e disponevano di una presenza europea rilevante, tramite filiale o controllata. Con la revisione introdotta dall’Omnibus I, il perimetro viene ristretto: gli obblighi si concentrano sulle multinazionali non-UE con oltre 450 milioni di euro di ricavi netti nell’Unione per due esercizi consecutivi e con una controllata o filiale europea sopra la soglia dei 200 milioni di euro di fatturato. Si tratta quindi di una riduzione significativa dell’extraterritorialità della CSRD, che limita gli obblighi soprattutto alle grandi multinazionali con una presenza economica rilevante nel mercato europeo.

    Su un piano diverso si colloca l’intervento sugli European Sustainability Reporting Standards — ESRS. Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato gli ESRS rivisti, insieme a un nuovo standard volontario di rendicontazione. In questo caso non cambia il perimetro delle imprese soggette alla CSRD, ma vengono semplificate le informazioni che tali imprese devono rendicontare. Sulla base del lavoro tecnico dell’EFRAG, i nuovi standard riducono in modo significativo gli obblighi informativi, con una diminuzione di oltre il 60% dei datapoint obbligatori e di oltre il 70% dei datapoint complessivi.

    Parallelamente, lo standard volontario introduce un riferimento proporzionato per le imprese non soggette alla CSRD, in particolare le PMI. Questo standard dovrebbe facilitare la risposta alle richieste di informazioni ESG provenienti da grandi imprese, banche o investitori e, al tempo stesso, evitare un effetto di trascinamento eccessivo degli obblighi lungo la catena del valore. In questo contesto, viene rafforzato il principio secondo cui le imprese soggette alla CSRD non dovrebbero richiedere ai partner commerciali più piccoli informazioni ESG che vadano oltre quanto previsto dallo standard volontario. Gli atti delegati sugli ESRS sono ora sottoposti al consueto periodo di esame di due mesi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

    Per la CSDDD, la revisione sostanziale ha innalzato le soglie dimensionali e di fatturato, concentrando gli obblighi sulle imprese più grandi. La soglia viene portata a 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato netto. La riforma ha inoltre semplificato l’approccio alla mappatura e alla valutazione degli impatti negativi, consentendo una maggiore prioritizzazione dei rischi, riducendo gli obblighi informativi verso i partner commerciali più piccoli e modificando alcuni profili relativi a piani climatici, responsabilità civile e sanzioni.

    Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) è il meccanismo UE di adeguamento del carbonio alle frontiere, che impone agli importatori di determinati prodotti ad alta intensità di carbonio di dichiarare e compensare le emissioni incorporate, per evitare rilocalizzazioni produttive verso Paesi con standard climatici meno rigorosi. Per quanto riguarda il CBAM, la proposta COM(2025) 87 final è stata adottata come Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L, 2025/2083, del 17 ottobre 2025 ed entrato in vigore il 20 ottobre 2025.  L’intervento ha escluso dagli obblighi CBAM una quota molto ampia di piccoli importatori, stimata dalla Commissione in circa 182.000 operatori, pari a circa il 90% degli importatori interessati, mantenendo comunque la copertura della grande maggioranza delle emissioni incorporate nelle importazioni soggette al meccanismo.

     

    L’Omnibus I comprende anche un intervento specifico sulla Tassonomia UE. In questo caso lo strumento non è una direttiva, ma un atto delegato: il Regolamento delegato (UE) 2026/73 della Commissione, adottato il 4 luglio 2025 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’8 gennaio 2026. L’intervento semplifica il contenuto e la presentazione delle informazioni da comunicare sulle attività ecosostenibili, riduce alcuni datapoint e introduce criteri di materialità per limitare la rendicontazione su attività non significative.

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2. Omnibus II - Semplificazione degli investimenti

Il secondo pacchetto riguarda InvestEU e il Fondo europeo per gli investimenti strategici. È stato presentato il 14 maggio 2025 e mirava a facilitare la mobilitazione di investimenti pubblici e privati, semplificando le regole di reporting e aumentando l’efficienza degli strumenti finanziari europei.

La Commissione ha stimato risparmi amministrativi per circa 350 milioni di euro, di cui 324 milioni una tantum, e la possibilità di mobilitare circa 50 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi. Il pacchetto è rilevante per la competitività perché interviene sul nodo dell’accesso ai finanziamenti, particolarmente importante per PMI, mid-cap e imprese innovative.

  • Nel merito, il regolamento ha aumentato la garanzia UE di InvestEU di 2,9 miliardi di euro, portandola da 26,2 a 29,1 miliardi di euro. Questa maggiore capacità dovrebbe consentire di mobilitare almeno 50 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati aggiuntivi, a sostegno delle priorità europee in materia di competitività, Clean Industrial Deal, politica industriale e investimenti per la difesa.

    Il nuovo regolamento consente inoltre di valorizzare meglio risorse e garanzie ancora disponibili da precedenti strumenti europei di investimento, evitando che restino inutilizzate in programmi ormai superati. In particolare, l’intervento riguarda l’ex Fondo europeo per gli investimenti strategici — EFSI, noto anche come “Piano Juncker”, il CEF Debt Instrument, utilizzato per finanziare infrastrutture nei settori trasporti, energia e digitale, e l’InnovFin Debt Facility, collegato a Horizon 2020 e destinato a sostenere ricerca, innovazione e imprese innovative. Grazie alla semplificazione introdotta dall’Omnibus II, queste capacità residue possono essere combinate più facilmente con InvestEU, rimettendo in circolo risorse che potranno contribuire al finanziamento di nuovi progetti.

    Un altro elemento rilevante riguarda la semplificazione degli obblighi di reporting. Il regolamento riduce la frequenza e la portata delle informazioni richieste ai partner esecutivi, prevedendo in particolare il passaggio da una rendicontazione semestrale a una rendicontazione annuale. Infatti, sul piano operativo, l’entrata in vigore del regolamento ha avviato nel corso del 2026 l’aggiornamento degli accordi di garanzia e l’adeguamento dei sistemi di rendicontazione da parte dei partner esecutivi. Questi ultimi sono gli intermediari finanziari incaricati di rendere concretamente disponibili gli strumenti sostenuti dalla garanzia UE. Come forse si ricorderà la Commissione non finanzia direttamente le imprese, ma affida la gestione operativa a soggetti come il Gruppo BEI, le banche promozionali nazionali e altri intermediari selezionati. Questi utilizzano la garanzia europea per offrire prestiti, garanzie o altri prodotti finanziari alle imprese interessate, enti pubblici e promotori di investimenti. In Italia, ad esempio, un partner esecutivo di riferimento è Cassa Depositi e Prestiti — CDP, che ha firmato con la Commissione europea un accordo di garanzia InvestEU per mobilitare nuovi finanziamenti a sostegno di investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, infrastrutture sociali e sostenibili. La semplificazione del reporting prevista dall’Omnibus II riguarda quindi soprattutto i soggetti bancari, riducendo gli adempimenti amministrativi nella gestione degli strumenti InvestEU. 

    Questi sviluppi possono comunque tradursi in benefici concreti per le PMI. In particolare, l’alleggerimento degli oneri burocratici per le operazioni sotto i 300.000 euro può incentivare gli istituti di credito locali ad ampliare l’offerta di microcredito e finanziamenti di importo contenuto, riducendo al tempo stesso i tempi di istruttoria per le imprese. Ciò consente di rendere più efficiente l’attività di orientamento e di accompagnare le imprese in modo più efficace verso gli intermediari finanziari abilitati ad erogare le garanzie InvestEU.

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